Attestazione SOA per dimostrare il possesso dei requisiti nell’appalto pubblico: serve altro?
La pronuncia in commento si interroga circa la legittimità della decisione con cui la S.A. richiede ai soggetti partecipanti ad una procedura di gara di appalto pubblico la produzione di certificazioni ulteriori rispetto alla attestazione SOA ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti nel bando.
A seguito dell’esclusione della aggiudicataria provvisoria dell’appalto per cui è causa – disposta per il fatto che l’impresa aveva prodotto documentazione non idonea alla dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara – l’esclusa adiva il Tribunale Amministrativo lamentando l’illegittimità dell’esclusione medesima.
In particolare, essa lamenta la nullità del bando di gara nella parte in cui richiedeva requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA: tale richiesta, ad opinione della ricorrente, contrasta sia con l’art. 60 del DPR 207/2010 sia con l’art.83 c.9 Codice.
Le norme citate, infatti, statuiscono che l’attestazione di qualificazione SOA sia elemento necessario e sufficiente a provare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara, con la conseguenza che non è consentito alle S.A. richiedere ai concorrenti di dimostrare il possesso dei requisiti de quibus con modalità differenti ed ulteriori.
Il Tribunale adito accoglie il ricorso.
Evidenzia infatti il Collegio che la lex specialis di gara richiede, a torto, il possesso di un requisito di capacità tecnica e professionale ulteriore rispetto alla certificazione SOA, certificato che “ha carattere di obbligatorietà e unicità ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara aventi ad oggetto lavori”.
Poiché, dunque, il sistema di qualificazione è configurato come unico, obbligatorio e vincolante per ogni soggetto coinvolto in una procedura come quella in esame – sia che si tratti di S.A. o di soggetto partecipante – risulta evidente che non sarà consentito alla S.A. chiedere requisiti ulteriori di partecipazione tanto nell’ambito dei requisiti economici di cui all’art.83 c.1 lett. b), quanto nell’ambito dei requisiti di natura tecnica di cui all’art.83 c.1 lett. c).
Unica eccezione è quella contenuta nell’art.84 c.7 Codice a mente del quale “Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria … b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro”.
È pertanto pacifico che, solo ed esclusivamente nei casi espressamente indicati dalla legge, sarà consentito alle S.A. richiedere certificazioni e qualificazioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalle attestazioni SOA per le categorie e classifiche corrispondenti ai lavori che dovranno essere eseguiti.
In tutti gli altri casi, conclude il Collegio, “il possesso dell’attestazione SOA per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla relativa procedura, senza che sia possibile alla stazione appaltante individuare ulteriori requisiti di partecipazione e al concorrente dimostrare altrimenti il possesso dei requisiti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.”