Attività “cd. a rischio” e terna dei subappaltatori

Uno dei principali problemi che gli operatori economici hanno dovuto affrontare con l’introduzione del nuovo codice è quello relativo alla nomina della terna dei subappaltatori allorquando si vogliano subappaltare prestazioni rientranti nelle attività cd. a rischio di cui al comma 53 dell’art. 1 della 190/2012.

La Sentenza in calce assume una certa rilevanza in quanto, oltre ad essere tra le prime sull’argomento, aderisce a una interpretazione letterale dell’art. 105 comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, il Collegio ritiene che sussista l’obbligo della terna dei subappaltatori anche se il valore delle lavorazioni rientranti nelle attività “cd. a rischio” incida in minima parte sul valore complessivo dell’appalto atteso che la disposizione (art. 105, comma 6, del Codice) non fa riferimento a limiti quantitativi o di importo.

Dal pronunciamento in esame, quindi, si può desumere che:

  1. in caso di attività “cd. a rischio” sussiste l’obbligo nominativo della terna dei subappaltatori nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto anche se l’incidenza delle prestazioni rientranti nelle cd. attività a rischio sia minima rispetto al valore complessivo dell’appalto;
  2. l’omessa inosservanza dell’obbligo della terna dei subappaltatori non comporta l’esclusione dalla gara ma l’attivazione del soccorso istruttorio;
  3. il nuovo Codice non ha sostanzialmente innovato la disciplina del “subappalto necessario”.

(Tar Piemonte Torino, 17/01/2018, n. 94)