Certificati e campionatura dell’offerta tecnica. Per il Consiglio di Stato è possibile attivare il soccorso istruttorio.
Torniamo a parlare di soccorso istruttorio e offerta tecnica. Il soccorso istruttorio è un istituto diretto a consentire, all’operatore economico partecipante ad una procedura di gara, l’integrazione della propria domanda di partecipazione nel caso in cui questa risulti incompleta o viziata da irregolarità ovvero nel caso in cui manchino, all’interno della stessa o del DGUE, elementi essenziali per la sua accettazione.
L’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 esclude espressamente la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per mancanze relative all’offerta tecnica ed economica.
La giurisprudenza, tuttavia, ammette la possibilità di sanare, tramite soccorso istruttorio, carenze dell’offerta tecnica che siano qualificabili come meri errori ovvero imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara, nonché di richiedere chiarimenti finalizzati alla corretta interpretazione della volontà del concorrente, fatta salva l’immodificabilità dell’offerta.
In materia, ci si interroga spesso sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio alla campionatura che spesso viene richiesta dalle amministrazioni in sede di offerta tecnica, nonché ai certificati attestanti requisiti o qualità.
Alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno avuto modo di tornare nuovamente sulla questione.
Con la sentenza n. 6786/2022, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso in cui la concorrente abbia prodotto dei certificati semplici per l’attribuzione di punteggi premiali e non in copia conforme all’originale, come richiesto dal bando.
A fondamento di tale argomentazione, il Collegio ha ritenuto che il certificato contestato è un “documento che non sostanzia, in sé, l’offerta, non configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto”.
Ne deriva, dunque, che nel caso di specie è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio, in quanto l’istituto avrebbe ad oggetto “elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua formazione”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, “la correzione a mezzo di produzione della copia conforme non incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta né la modifica, e perciò non pregiudica neanche la par condicio dei concorrenti” in quanto, come correttamente osservato dal Collegio di primo grado, ad assumere rilevanza non è un elemento contenutistico essenziale dell’offerta, quanto un documento già prodotto in copia semplice a comprova del possesso delle certificazioni che il concorrente aveva già fatto valere (nel caso di specie si trattava dei certificati di lingua inglese dei lavoratori impiegati nel servizio).
Con la sentenza n. 6827/2022, invece, i giudici hanno discusso della possibilità di attivare il soccorso istruttorio in relazione ad una campionatura presentata in sede di offerta tecnica, le cui misure non corrispondono alle prescrizioni del disciplinare di gara.
Il Collegio ha ricordato come la campionatura non integri un elemento costitutivo dell’offerta tecnica, ma è unicamente un elemento dimostrativo, destinato cioè a dimostrare la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, rivelandosi funzionali ad una migliore valutazione qualitativa.
Pertanto, l’eventuale mancanza o errata produzione della campionatura è suscettibile di essere sanata con il soccorso istruttorio, senza che possa configurarsi una causa di esclusione dalla gara, risultando ogni diversa previsione in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione.