Le “caratteristiche imprenditoriali” delle fondazioni e i contributi PON per il “Terzo settore nell’industria culturale”

Fondazioni caratteristiche imprenditoriali culturaLe fondazioni possono avere “caratteristiche imprenditoriali” e non è corretto desumere in astratto, dall’appartenenza all’una o all’altra categoria di ente del Terzo settore, la rispondenza o meno ai requisiti del PON “Cultura e Sviluppo”.

Ha concluso in tal senso il TAR Lazio in una recente sentenza su un ricorso promosso dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), ritenendo illegittima l’esclusione delle fondazioni senza scopo di lucro dal novero delle categorie dei soggetti del Terzo settore  che potevano presentare domanda di ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di soggetti del Terzo settore che svolgono attività nella “filiera culturale e creativa” in attuazione ” del Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” con il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Asse II per il periodo 2014-2020.

Infatti, il PON in questione è stato proposto dal Mibac e finanziato dal FESR a seguito del riconoscimento del valore strategico della cultura come potenziale fattore di promozione dello sviluppo, valorizzando il ruolo dei beni culturali come attrattori di investimenti nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per il conseguimento della coesione economica-sociale-territoriale, con l’obiettivo, fra l’altro, di “sviluppare il potenziale delle imprese che operano nel settore delle industrie culturali e creative”, incluse quelle attive “nell’ambito del privato sociale”.

La misura si propone, dunque, rileva il TAR, di operare come “incubatrice” di entità non profit, consolidando quelle già operanti e rafforzandone l’imprenditorialità. Di tale impostazione, però, non si è data corretta attuazione nel bando, che, dando per scontato che le fondazioni – solo perché rivestono tale forma giuridica – non svolgano attività produttive oppure, per altro verso, che queste abbiano già le capacità e caratteristiche che invece l’intervento in contestazione si propone di promuovere e non abbiano dunque bisogno di “sviluppare la dimensione imprenditoriale”, facendo venir meno la necessità della misura di sostegno.

Da tali indimostrate convinzioni discenderebbe la clausola di esclusione di tutte le fondazioni senza scopo di lucro, illegittima nel suo automatismo, ferma restando la verifica in concreto del possesso dei requisiti richiesti.

TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 27/05/2020, n. 5646