Cartella esattoriale erroneamente notificata. Concorrente escluso comunque per irregolarità con l’Erario.
Un concorrente aggiudicatario subiva la revoca della aggiudicazione poiché a seguito delle verifiche della P.A. emergeva a suo carico la pendenza di alcune violazioni in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali.
La concorrente, tuttavia, in sede di partecipazione aveva dichiarato di essere in regola con l’Erario.
Di tale insoluto era venuto a conoscenza solo dopo la domanda di partecipazione allorquando era stato effettuato un pignoramento in suo danno attesa l’omessa notifica della cartella esattoriale, quale titolo esecutivo, presupposto al pignoramento.
Sicchè aveva impugnato il pignoramento chiedendo altresì l’accertamento della nullità della cartella esattoriale presupposta.
Cosi tratteggiati gli aspetti fattuali, il Consiglio di Stato, nella segnalata sentenza, ritiene tuttavia che la revoca dell’aggiudicazione sia legittima sulla scorta della seguente motivazione: “il fatto che l’impugnazione dell’atto presupposto nel giudizio avente ad oggetto l’atto conseguente costituisce una forma di impugnazione effettuata a termini ormai decorsi e quindi nei confronti di un atto “non più soggetto ad impugnazione” come previsto dall’art. 80, comma 4, cit.. Essa, pertanto, non vale a mettere in discussione il definitivo accertamento della violazione tributaria ai fini della causa di esclusione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
(Cons. St., Sez. V, 11/06/2018, n. 3606)