“Case Green” e autorizzazione paesaggistica: la questione del cappotto isolante.

Uno dei temi che maggiormente ci troveremo, a breve, a dibattere (e che il Legislatore dovrà attentamente “armonizzare” con il vigente impianto normativo) è quello del coordinamento tra la disciplina delle Case Green (Direttiva EPBD) e quella delle autorizzazioni paesaggistiche: il caso del cappotto isolante è sicuramente uno dei più interessanti al riguardo.

Al riguardo, una recente decisione del TAR Veneto (Sez. II, 24.10.2023, n. 1490), offre alcuni spunti di rilievo, sia dal punto di vista strettamente normativo, sia da quello dell’approccio (in questo caso, vedremo, ragionevole e “sensibile” alla necessità di consentire interventi di efficientamento energetico) del Giudice Amministrativo.

 

I.  La vicenda: il vincolo boschivo e l’installazione del cappotto isolante.

La vicenda portata all’attenzione del Giudice Amministrativo vedeva un privato presentare una istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento qualificato come “manutenzione straordinaria per invernalizzazione della villetta … mediante creazione di cappotto isolante su tre fianchi e successivo rivestimento con tavolato di larice”.

La Soprintendenza aveva valutato negativamente l’intervento, denegando dunque l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che, stante la sussistenza di un vincolo boschivo, l’installazione del cappotto avrebbe determinato l’alterazione di elementi propri dell’abitazione “in grado di incidere negativamente sulle caratteristiche del bosco e sulla percezione paesaggistica dello stesso”.

 

II. L’annullamento da parte del TAR: l’efficientamento energetico ed il ragionevole bilanciamento con i valori paesaggistici.

La decisione del TAR – resa assai celermente (con sentenza in forma semplificata) anche per rendere possibile al ricorrente l’accesso agli incentivi fiscali in scadenza – si segnala per una attenta valutazione dei profili “tecnici” e “fattuali”, con un approccio tutt’altro che “reverenziale” rispetto all’esercizio della discrezionalità della Soprintendenza.

Innanzi tutto, il Giudice rileva come interventi del genere sono annoverabili alla luce del DPR 31/2017, alternativamente, tra le ipotesi di esenzione dell’autorizzazione paesaggistica (punto 2 Allegato A: “interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura”) ovvero tra quelle soggette ad abilitazione semplificata (punto 5 allegato B: “interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti”).

Svolto questo inquadramento, il TAR entra nel merito della valutazione della Soprintendenza, secondo la quale la realizzazione del cappotto con un inspessimento di 141 mm.  avrebbe inciso negativamente sugli elementi propri dell’abitazione e “sulle caratteristiche del bosco e sulla percezione paesaggistica dello stesso”.

Al riguardo, nella sentenza si legge che “sia nell’ipotesi di configurazione dell’ intervento-“cappotto” in termini di lievissiama entità senza “elementi emergenti dalla sagoma” (sub lett. A.2), sia in quella di apporto tecnico di maggior rilievo (sub lett. B.5), il mero ispessimento parziale delle murature perimetrali, con finitura in legno, rientra nell’ambito della realizzazione di un’opera limitatissima finalizzata al solo contenimento dei consumi energetici dell’ edificio. Che come tale deve essere correttamente valutata nell’ambito della ricaduta paesaggistica, che non può essere stravolta con l’applicazione di giudizi assolutamente impeditivi.”.

La decisione, inoltre, sottolinea anche come gli interventi di questo genere fruiscano di  “un peculiare regime di favor normativo, in quanto trattasi, per natura ed utilità, di addizione edilizia riconosciuta prioritaria, incentivata e facilitata“.

Di interesse, ancora, come il TAR abbia richiamato anche un proprio precedente (relativo ad altri interventi, sempre relativi al medesimo fabbricato) dove aveva osservato che “la motivazione dell’autorizzazione soprintendentizia deve essere riferita in concreto alle ragioni di tutela del bosco, sia pure nella sua peculiare conformazione di “bosco umanizzato”, dovendosi tener conto dell’entità delle opere, della collocazione dell’edificio nel contesto, della percepibilità, non potendo la Soprintendenza, in assenza di un vincolo culturale sul singolo edificio, negare l’autorizzazione per ragioni di conservazione della struttura architettonica dell’edificio” (TAR Veneto, Sez. II, 10.1.2022, n. 80).

 

III. Uno sguardo verso il recepimento della Direttiva Case Green: il principio della “alterazione inaccettabile”.

Se questo è “lo stato dell’arte”, quel che è certo è che l’attuale impianto del d.lgs. 42/2004, così come la disciplina di semplificazione del DPR 31/2017, dovrà essere aggiornato per affrontare “sistematicamente” e a monte valutazioni di questo genere e ciò a partire dall’attuazione, al livello nazionale, dell’art. 5, co. 2, della Direttiva EPBD laddove si prevede che

Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui al paragrafo 1 [requisiti minimi di prestazione energetica] agli edifici ufficialmente protetti, a livello nazionale, regionale o locale, in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di taluni requisiti implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto

Di tale previsione di indirizzo rivolta agli Stati membri, occorre evidenziare, sin d’ora, il principio fondamentale: l’esistenza di forme di tutela dell’edificio (architettonica o paesaggistica, areale o puntale) in tanto può prevalere sul perseguimento degli obiettivi green in quanto gli interventi di adeguamento siano idonei a determinare una “alterazione inaccettabile” del bene tutelato.

La Direttiva dovrà essere recepita in atti normativi interni, ma il principio fondamentale in essa contenuto appare, sul punto, senz’altro chiaro e, in qualche modo, già idoneo ad essere evocato anche in sede di interpretazione della normativa attualmente vigente.