CEL: l’impresa che ne sia in possesso può attestare il requisito

Gara per l’affidamento di lavori di risanamento e messa in sicurezza di edifici scolastici.

Il bando prevede, per la categoria scorporabile e non subappaltabile OS7 per € 66.419,29, che l’impresa singola potrà eseguire tali lavorazioni se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione.

Il ricorso al TAR

La seconda classificata agisce in giudizio denunciando che l’aggiudicataria aveva dichiarato di possedere il requisito di qualificazione nella categoria OS7 al momento della presentazione della domanda, ma aveva poi presentato una documentazione per un ammontare di lavori eseguiti in detta categoria inferiore a quello stabilito dal bando.

La SA resiste rilevando che l’aggiudicataria aveva, in sede di soccorso istruttorio, presentato altri due certificati di esecuzione dei lavori, che attestavano l’importo richiesto dalla lex specialis.

In primo grado, il ricorso viene rigettato poiché, secondo il Tar, il CEL – Certificato esecuzione lavori – presentato dall’aggiudicataria in sede di soccorso istruttorio, sebbene avente data successiva a quella di presentazione della domanda di partecipazione, si riferiva a lavori conclusi prima della presentazione della domanda.

Con la conseguenza che poteva ben dirsi che il requisito (esperienziale) richiesto dal bando era già maturato prima della partecipazione alla procedura.

L’appello al Consiglio di Stato

La seconda classificata impugna la sentenza sostenendo che, ai fini della individuazione del momento in cui l’impresa aveva acquisito il requisito di partecipazione, rilevava non già la data di completamento dei lavori, come ritenuto dal Tar, ma quella di rilascio del CEL che dimostrava non solo la mera esecuzione dei lavori, ma propriamente il fatto che gli stessi erano stati eseguiti correttamente. In assenza di tale certificazione, i lavori, non potevano essere utilizzati e “spesi” come requisito di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.

Ad avviso del Consiglio di Stato, all’esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della SA è seguito, non una mera specificazione della domanda di partecipazione, con l’indicazione della quota parte dei lavori già elencati riferita alla categoria OS7, ma una vera e propria integrazione della stessa, con l’introduzione di un requisito mancante, rappresentato dai lavori non dichiarati in precedenza.

L’aggiudicataria non ha dichiarato, nella domanda di partecipazione, di aver eseguito lavori di categoria OS7, pertanto, legittimamente la SA ha richiesto di precisare la sua dichiarazione comprovando l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS7 con gli importi previsti nel bando di gara.

A detta richiesta, l’aggiudicataria ha risposto producendo un ulteriore CEL che, insieme a quello presentato unitamente alla domanda di partecipazione, consentiva all’aggiudicataria di raggiungere l’importo richiesto dal bando.

E però, il CEL prodotto da ultimo si riferisce a lavori che non erano stati indicati nell’elenco redatto all’interno della domanda di partecipazione; la aggiudicataria ha quindi dichiarato lavori utili ad integrare il requisito tecnico – professionale richiesto dal bando solo all’esito dell’attività di soccorso istruttorio.

Per questa condotta l’impresa andava esclusa, essendo preclusa l’integrazione della domanda di partecipazione in esito del soccorso istruttorio.

L’appello è fondato anche per un altro motivo.

Il CEL prodotto in sede di soccorso si riferiva a lavori eseguiti prima della domanda di partecipazione, ma il certificato era datato in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Secondo il Consiglio di Stato, solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo attraverso tale certificazione si è in grado di comprovarlo.

Dunque, il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori.

La lettura degli art. 86, comma 5 bis, c. app., art. 79, comma 6, e 83, comma 4, d.p.r. 207/2010, portano ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.

Indi, l’impresa aggiudicataria che alla data di presentazione della domanda aveva contabilizzato i lavori, ma non ottenuto ancora il Certificato di esecuzione dei lavori, non era, pertanto, in possesso del requisito richiesto dal bando, onde non poteva essere ammessa alla procedura.

(Cons. St., Sez. V, 28/12/2017, n. 6135)