Chiarimenti sul contratto di appalto privato
Un soggetto agisce in giudizio e ottiene la condanna dell’impresa al risarcimento dei danni per vizi e difformità dell’opera commissionata (mancato funzionamento dei meccanismi di chiusura di una porta blindata e della mancata realizzazione di pere murarie).
Insorge l’impresa in appello rilevando che oggetto del contratto era la consegna di un bene e che il rapporto non costituiva un appalto.
La Corte non concorda. Nei fatti, il privato aveva commissionato all’impresa la fornitura e posa in opera di una porta blindata fuori misura. L’oggetto del contratto concerneva, dunque, un opus che doveva essere eseguito su misura e conforme alle esigenze specifiche del committente.
Secondo i Giudici di appello, avuto riguardo alla volontà delle parti, si ha appalto quando la prestazione costituisce un mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio.
(Trib. Milano, Sez. VII, 14/09/2017)