Art. 103 DL cura Italia: per il MIT si applica alle procedure di gara. Ecco la Circolare.
Ecco la Circolare del MIT relativa all’applicabilità dell’art. 103 del DL cura Italia alle procedure di gara.
All’indomani del DL cura-Italia è sorto un dibattito circa l’applicabilità o meno dell’art. 103 (sospensione dei procedimenti amministrativi) alle procedure di gara.
Il MIT è intervenuto con la Circolare 23.3.2020 dove la questione è espressamente risolta in senso positivo:
La norma, infatti, per il MIT “si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione,a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque,anche alle proceduredi appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50“.
In particolare, sono sospesi “tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni dellalexspecialis(esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività“, con applicabilità della norma sia ai termini in corso sia a quelli inziati a decorrere a partire dal 23.2.