Clausole di territorialità “regionali” e attribuzione di punteggio tecnico
Le c.d. clausole di territorialità negli appalti pubblici, ovverosia quelle clausole dei bandi di gara che valorizzano un elemento di localizzazione territoriale, sono tendenzialmente considerate illegittime ove attengano a un requisito di partecipazione alla procedura.
Quando, invece, il radicamento territoriale viene adoperato quale criterio di valutazione per attribuire punteggio all’offerta tecnica oppure quale requisito di esecuzione del contratto si ritiene solitamente che la ragionevolezza della clausola vada valutata caso per caso, con particolare riferimento alle caratteristiche della prestazione oggetto di gara.
Ad esempio, in un caso di recente posto al vaglio del TAR Calabria, in una procedura di gara indetta da un comune per l’individuazione del soggetto attuatore di un progetto SPRAR (Servizio per richiedenti asilo e rifugiati), venivano attribuiti fino a ben 10 punti al “radicamento” del concorrente sul territorio della Regione Calabria.
Il TAR ha ritenuto irragionevole tale criterio di valutazione proprio in virtù della sua dimensione “regionale” – anziché comunale o locale – sottolineando che non era comprensibile come la presenza “radicata” di un’impresa in una qualsiasi area del vastissimo territorio regionale calabrese, magari distante centinaia di chilometri dal comune procedente, potesse meglio “illuminare” la qualità dell’offerta tecnica, risultando al contrario ininfluente ai fini della tutela dell’interesse individuato dall’amministrazione.
La sentenza ammette, infatti, che la maturazione di un’integrazione territoriale possa assumere nel servizio di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria un rilievo significativo, vista l’importanza della collaborazione con le istituzioni e con i servizi socio-sanitari ed educativi e con il mondo dell’associazionismo, ma al contempo rileva che si tratta di un criterio che perde progressivamente di significato man mano che ci si allontana dal territorio del Comune interessato dalla esecuzione del servizio.