Codice degli appalti, cosa cambia con il “correttivo”

A circa un anno dalla entrata in vigore del Codice degli appalti, il 5/05/2017 è stato pubblicato in G.U. n. 103, il d. lgs. 19/04/2017, n. 56.

Il correttivo, che entrerà in vigore il 20/05/2017, si compone di 131 articoli e modifica sostanzialmente il d. lgs. 18/04/2016, n. 50.

Tra le novità di maggior rilievo vi è senza dubbio l’appalto integrato, al quale è possibile ricorrere nei casi indicati dall’art. 59, comma 1 bis.

La scelta di tale procedura ad opera della stazione appaltante deve trovare tuttavia una motivazione nella determina a contrarre. In particolare, deve essere dato atto dei presupposti che consentono il ricorso all’istituto in esame e della incidenza sui tempi di realizzazione.

In relazione alla progettazione, si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. L’art. 24 del Codice risulta infatti modificato, in relazione al comma 8, e integrato dei commi 8 bis e 8 ter.

La corresponsione dei compensi non può essere subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Per i servizi di ingegneria e architettura, il corrispettivo non può consistere in forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

In merito all’istituto del contraente generale, si specifica che è possibile ricorrervi solo quando l’importo dell’affidamento sia superiore a 100 milioni di euro.

La conferma della soglia del 30% nel subappalto.

In tema di subappalto, viene confermata la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale.

Subisce modifiche anche l’art. 102 del Codice. Per le attività di collaudo, le Amministrazioni sono obbligate a scegliere i collaudatori iscritti in un apposito albo.

Viene introdotto il comma 1 bis all’art. 108 che esclude il limite temporale di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; si intuisce, quindi, che le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico successivamente ai diciotto mesi previsti come termine massimo dalla predetta norma.

Una nuovo articolo chiude il Titolo sull’esecuzione: l’art. 113 bis che disciplina i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti.

In tema di accordo bonario di cui all’art. 205, in virtù del nuovo comma 6 bis, l’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

La soppressione del Collegio consultivo tecnico.

Il correttivo abroga l’art. 207. L’organo del Collegio consultivo tecnico, quindi, introdotto con il Codice del 2016, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, ha avuto vita breve .

L’articolo dell’Avv. Rosamaria Berloco è stato pubblicato sulla rivista Masterlex a questo link.