Codice del Consumo: le modifiche apportate dal D. Lgs. 170/2021

Con il D. Lgs. 170 del 2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, sono state introdotte molteplici modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) in materia di vendita di beni (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 modificativa del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE, nonché abrogativa della direttiva 1999/44/CE).

Le modifiche riguardano la vendita di beni tout court (non più dunque limitata ai soli beni di consumo) e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.

Il D. Lgs., in particolare, disciplina determinati aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali si menzionano:

  1. la conformità dei beni al contratto;
  2. i rimedi in caso di difetto di conformità;
  3. le modalità di esercizio di tali rimedi;
  4. le garanzie convenzionali

Nello specifico vengono modificati gli articoli da 128 a 135 (completamente novellati) nonché gli articoli da 135 bis a135 septies.

Art. 128 (Ambito di applicazione e definizione)

Art. 128 stabilisce l’ambito di applicazione e le definizioni relative alla vendita di beni, intendendo i beni tout court.

Viene altresì ampliata la definizione di imprenditore che comprende anche “il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.

Sono presenti anche le definizioni relative ai contenuti digitali, al servizio digitale, alla compatibilità, interoperabilità e al supporto durevole.

La nozione di bene viene ampliata comprendendovi anche i beni con elementi digitali e gli animali vivi.

Il bene è qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.

Ed ancora, l’art. 128, tra le varie definizioni, offre anche quella di produttore. Il produttore viene definito come “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo

Art. 129 (Conformità dei beni al contratto: requisiti soggettivi e oggettivi)

L’art. 129 Codice Consumo viene modificato nella rubricazione divenendo “conformità dei beni al contratto” in luogo di “conformità al contratto”.

La disposizione indica i requisiti soggetti e oggettivi di conformità.

Il bene deve avere i seguenti requisiti soggettivi:

  1. a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali; inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
  2. b) l’idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  3. c) la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  4. d) l’aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.

Il bene deve avere anche i seguenti requisiti oggettivi:

  1. a) l’idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in difetto, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  2. b) la qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  3. c) la completezza, ossia deve essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni;
  4. d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore, o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

La versione originaria dell’art. 129 non distingueva tra requisiti soggettivi e oggettivi e conteneva indicazioni meno specifiche.

Art. 130 (Obblighi del venditore e condotta del consumatore)

L’ art. 130 contiene attualmente dopo la modifica gli “obblighi del venditore e condotta del consumatore” (precedentemente era rubricato “diritti del consumatore”)

La norma prevede che il venditore non sia vincolato alle dichiarazioni pubbliche nel caso in cui dimostri, in via alternativa, che:

  1. a) non conosceva tale dichiarazione né poteva conoscerla usando l’ordinaria diligenza,
  2. b) la dichiarazione è stata corretta, prima della conclusione del contratto, usando le stesse modalità con cui è stata resa,
  3. c) la dichiarazione non ha influenzato il consumatore nell’acquisto del bene.

Sono previsti a carico del venditore appositi obblighi circa gli aggiornamenti nel caso di beni con elementi digitali.

Se il consumatore non provvedere alla loro installazione entro un congruo termine di tempo, il venditore non risponde per i difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento se:

  1. ha informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze dell’omessa installazione;
  2. l’omessa installazione non dipenda da carenze informative imputabili al venditore.

Art. 131 (Errata installazione di beni)

l’art. 131 si occupa dell’errata installazione di beni (precedentemente disciplinava il diritto di regresso).

È presente un difetto di conformità in seguito all’errata installazione del bene solo se:

  1. è stata compiuta dal venditore;
  2. oppure dal consumatore e l’”errore” dipende da una carenza di indicazioni da parte del venditore. 

Art. 132 (Diritti dei Terzi)

Tale articolo è rimasto pressappoco uguale.

Art. 133 (Responsabilità del venditore)

L’art. 133 è stato modificato prevedendo la disciplina della responsabilità del venditore (prima dedicato alla garanzia convenzionale).

Il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni. Ciò vale anche con riferimento ai beni con elementi digitali, con una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna, in caso di beni usati le parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno.

È stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

Art. 134 (Diritto di regresso)

L’art. 134 si occupa del diritto di regresso (prima della modifica era rubricato “carattere imperativo delle disposizioni”).

La disciplina è quasi invariata, fatto salvo un inciso relativo ai beni e servizi digitali. Infatti l’articolo così dispone: “Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell’articolo130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.

Art. 135 (Onere della prova)

L’art 135 prima contenente la “tutela in base ad altre disposizioni” adesso si occupa dell’onere della prova.

La norma prevede la presunzione che il difetto di conformità fosse già presente dal momento della consegna del bene e si sia manifesti entro un anno da quel momento (prima il termine era di 6 mesi). Ciò vale anche per i beni digitali.

Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova sulla conformità del contenuto digitale o del servizio digitale spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro quel termine.

Art. 135 bis (Rimedi a disposizione del consumatore)

Il nuovo art. 135 bis disciplina i rimedi a disposizione del consumatore (precedentemente previsti nell’art. 130). In caso di difetto di conformità del bene il consumatore ha diritto:

  1. al ripristino della conformità;
  2. oppure alla riduzione proporzionale del prezzo;
  3. oppure alla risoluzione del contratto.

Ai fini del ripristino alla conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore tenuto conto: a) del valore del bene in assenza del difetto; b) dell’entità del difetto; c) della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto:

  1. se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
  2. se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
  3. se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
  4. se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve e incombe sul venditore l’onere della prova.

Inalterate rimangono le disposizioni del Codice civile circa l’eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

Art. 135 ter (Riparazione o sostituzione)

L’art. 135 ter dispone che la riparazione o sostituzione devono avvenire: a) senza spese; b) entro un lasso di tempo congruo; c) senza inconvenienti per il consumatore.

Art. 135 quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto)

L’art. 135 quater contiene le disposizioni sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto.

Il consumatore ha diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del bene.

La risoluzione del contratto viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore.

Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il contratto può essere risolto limitatamente ad essi.

In caso di risoluzione, il consumatore deve restituire il bene al venditore a spese di quest’ultimo, mentre il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento dello stesso (il consumatore ha l’onere di provare la restituzione o spedizione del bene). 

Art. 135 quinquies (Garanzie convenzionali)

L’art. 135 quinquies sostituisce il precedente art. 133.

Quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni.

La dichiarazione di garanzia convenzionale viene fornita al consumatore su supporto durevole ed è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile; inoltre, deve comprendere ulteriori elementi indicati dalla norma.

Art. 135 sexies (Carattere imperativo delle disposizioni)

L’art. 135 sexies sostituisce l’originario art. 134 e prevede la nullità ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo.

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice

Infine “è nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea”.

Art. 135 septies (Tutela in base ad altre disposizioni)

L’art. 135 septies sostituisce l’originario art. 135 e “per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”.

Infine, “per gli aspetti disciplinati dal presente capo del Codice del Consumo non si applicano altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela”.

Il Codice del Consumo è stato altresì modificato dagli artt. 34, 35, 36 e 37 della Legge Europea 2019_2020, la quale al Capo VI disciplina le “Disposizioni in materia di protezione dei consumatori”, oltre ad aver apportato novità nel settore degli appalti pubblici per subappalto, termini di pagamento, nuovo art. 80, comma 4, della sanità, dell’energia.

(D. Lgs_206_2005, Codice del Consumo)

(D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170)