Comunicazioni ingannevoli alle imprese: quando il mittente non è un ente di natura pubblicistica
L’Authority sanziona la società, con sede in Tunisia, che gestisce i portali www.marchi-taliani.org e www.proprieta-industriale.org per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24 e 25, Codice del Consumo.
Nel caso oggetto di istruttoria, si era rilevato che:
- la società inviava comunicazioni commerciali via posta alle imprese che avevano precedentemente fatto domanda all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti per la registrazione del proprio marchio;
- nella suddetta comunicazione ricorrevano espressioni quali “Registro dei Marchi Italiani”;
- la comunicazione si presentava come un modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione del proprio marchio;
- in realtà, nessun collegamento vi era con l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e ciò creava confusione nelle imprese;
- la comunicazione (come la richiesta di pagamento) era infatti diretta a ottenere l’inconsapevole pagamento di denaro in cambio dell’inserimento in un database pubblicitario gestito dalla società;
- peraltro, tale comunicazione non conteneva alcun riferimento al diritto di recesso né risultavano allegate le condizioni generali di contratto.
Ad avviso dell’AGCM, la comunicazione, per come formulata, crea confusione nelle imprese; queste ultime sono infatti indotte a credere che il “Registro” sia effettivamente il registro ufficiale gestito dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. E, quindi, il soggetto che riceve la comunicazione pubblicitaria ritiene erroneamente che essa provenga da un ente di natura pubblicistica competente nella tutela dei marchi e brevetti.
E’ evidente che le modalità adoperate dalla società sono tali da condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie della comunicazione inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.