Concessionario di bene demaniale: va individuato con procedura di gara

Tra i due litiganti, gode la procedura ad evidenza pubblica.

La società Alfa avanzava istanza per la concessione in uso di una superficie di suolo demaniale e l’istruttoria si concludeva con esito favorevole.

La società Beta, pochi giorni dopo, presentava istanza per la concessione in uso del medesimo bene.

Qualche tempo più tardi, l’Ufficio regionale competente, rappresentando ad Alfa di non poter dare seguito al procedimento istruttorio teso al rilascio della concessione in quanto era in corso una procedura fallimentare su un’attività insistente sull’area oggetto di istanza, specificava che «pur non essendoci alcun obbligo di motivazione da parte della P.A., ad abundantiam non si può non rilevare che la richiesta formulata dalla società Beta presenta delle specificità sia per i profili di sviluppo economico occupazionale sia per la maggiore tutela e salvaguardia ambientale, tali da ritenerla preferibile alla istanza prodotta dalla società Alfa che si caratterizza per una asettica genericità».

Nelle more, la società Beta, si aggiudicava i beni inclusi nel Fallimento insistenti sul suolo demaniale richiesto in concessione.

Così, l’Ufficio regionale, premettendo che, in riferimento allo stesso suolo del demanio, erano pervenute diverse istanze di concessione, comunicava alla società Alfa un preavviso di rigetto della propria istanza poiché, all’esito di una valutazione di tipo comparativo, si era ritenuto di preferire la richiesta formulata dalla società Beta.

Tuttavia, qualche settimana più tardi, l’Amministrazione regionale, modificando di fatto la propria decisione in ordine al soggetto prescelto, rilasciava la concessione in favore della società Alfa.

La società Beta impugnava così il provvedimento in questione innanzi al TAR lamentando, tra gli altri, la violazione della normativa comunitaria che impone di ricorrere alla procedura di gara per l’affidamento in concessione.

Premette il Collegio: l’indizione di una procedura comparativa, al fine dell’individuazione del concessionario, costituisce un adempimento prescritto dalla normativa comunitaria e dall’art. 3 della legge di contabilità dello Stato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6509).

L’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente riguarda, dunque, anche la materia delle concessioni di beni pubblici, siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni.

Nel caso in esame, la società Alfa dichiaratamente intende svolgere sul suolo regionale un’attività di rilevanza economica, ovverosia “l’utilizzo produttivo a piazzale di servizio dell’impianto di lavorazione e stoccaggio di inerti fluviali e dell’impianto per la produzione di conglomerato cementizio”, quindi tale concessione deve contemplare il previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, anche a garanzia della parità di trattamento di quanti siano potenzialmente interessati a conseguire in uso la medesima area, così da evitare ogni possibilità di parzialità nell’attribuzione.

(TAR Basilicata Potenza, Sez. I, 8/05/2018, n. 321)