Concessioni balneari: c’è ancora spazio per le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria?
Concessioni balneari: c’è ancora spazio per le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria?
I principi enunciati dall’Adunanza plenaria con le “sentenze gemelle” nn. 17 e 18 del 2021 continuano ad applicarsi anche dopo la sentenza n. 32599/2023 resa dalle SS.UU della Corte di cassazione.
Lo ha ribadito, di recente, anche il TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, chiamato a pronunciarsi sull’illegittimità o meno di un diniego opposto dall’amministrazione competente avverso un’istanza di destagionalizzazione di una concessione demaniale.
La pronuncia della Cassazione sulle sentenze gemelle
Le Sezioni Unite della Cassazione, lo scorso 23 novembre, con sentenza n. 32559/2023, hanno parzialmente accolto il ricorso promosso contro una delle sentenze del novembre 2021, la n. 18, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ritenendo errata l’esclusione dal giudizio di alcune associazioni di balneari ed enti locali.
La Suprema Corte si è espressa solo su una questione procedurale, omettendo qualsiasi valutazione circa la legittimità delle proroghe automatiche e/o l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali.
Nella sentenza, infatti, la stessa Corte di cassazione ha precisato che spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente sul tema delle concessioni anche alla luce del rinnovato contesto normativo (per un approfondimento scarica il nostro Paper gratuito sulle concessioni balneari).
Richiesta proroga della concessioni: il caso concreto
La titolare di una concessione demaniale, in data 29.12.2023, manifestava, all’amministrazione competente, la volontà di proseguire la propria attività anche per il periodo dal 1°gennaio al 31 marzo 2024 e quindi oltre il termine concesso, che terminava il 31.12.2023.
L’amministrazione respingeva l’istanza rilevando, per quanto qui di interesse, che la struttura di carattere stagionale avrebbe dovuto essere rimossa al termine del periodo della concessione (31.12.2023).
Avverso tale diniego, la titolare della concessione proponeva ricorso innanzi al TAR.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censurava l’asserzione dell’amministrazione competente nella parte in cui riteneva la concessione scaduta il 31 dicembre 2023, atteso che essa poggerebbe sui contenuti delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, tuttavia, sarebbero state annullate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 32559/2023.
Secondo la tesi di parte ricorrente, l’intervenuta sentenza n. 32559/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di dare applicazione ai principi indicati dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, con conseguente reviviscenza del termine di scadenza delle concessioni in argomento fissato al 31 dicembre 2024, non potendosi ritenere scaduta la concessione dalla stessa vantata alla data del 31 dicembre 2023.
La decisione del TAR Sicilia
Tale tesi non è stata condivisa dal Tar Sicilia che ha correttamente evidenziato come:
- la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha avuto ad oggetto la sola sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021, e non anche la 17, così come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato in un obiter dictum contenuto in sua recente pronuncia (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 11200/2023, punto 8.6), e tanto basterebbe per ritenere ancora perfettamente applicabili i principi espressi dal Supremo consesso amministrativo al caso di specie, in quanto comunque racchiusi nella sentenza residua.
- la Suprema Corte di cassazione ha affrontato questioni di giurisdizione, senza tuttavia esaminare il tema della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime.
Per tali ragioni, il TAR Sicilia, in adesione a quanto già statuito in altre sedi giurisdizionali di recente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 19051/2023), ha espressamente affermato che restano fermi i principi espressi dall’Adunanza Plenaria per cui “scaduto tale termine [31 dicembre 2023], tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia –o meno- un soggetto subentrante nella concessione”.
Nel caso di specie, quindi, il TAR Sicilia ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione che ha rigettato l’istanza di destagionalizzazione presentata poiché avente ad oggetto un periodo successivo a quello dell’intervenuta scadenza della concessione.
Il ricorso è stato così rigettato.
TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, 19.2.2024, n. 547