Consegna dei lavori in via d’urgenza. Mancata stipula del contratto entro 60 giorni.
La Provincia di Mantova ha indetto una procedura aperta per l’appalto di lavori relativo alla rete stradale della Provincia di Mantova suddiviso in n. 5 lotti, gara che veniva aggiudicata al primo classificato.
Successivamente la SA provvedeva a revocare l’aggiudicazione sulla scorta delle seguenti ragioni:
– a seguito di consegna dei lavori in via d’urgenza, la ditta non ha mai effettivamente iniziato i lavori e non ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla D.L., ponendo in seria difficoltà la Provincia la quale ha dovuto chiamare in via sostitutiva ed in regime di emergenza ditte locali per la chiusura buche sulle strade. La stessa impresa dopo essere stata regolarmente convocata, non si è presentata per la sottoscrizione del contratto di appalto, venendo meno ancora una volta agli obblighi conseguenti all’aggiudicazione;
– sussistendo gli estremi di un grave inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi assunti con la partecipazione alla gara d’appalto e conseguenti all’aggiudicazione disposta nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.., alla ditta veniva inviata PEC di comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla revoca dell’aggiudicazione, con assegnazione di un temine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, nota che non riceveva riscontro da parte dell’aggiudicataria.
A fronte di tanto, la SA procedeva all’escussione della garanzia definitiva, alla segnalazione all’ANAC, a richiedere, ai sensi del capitolato speciale di appalto, i risarcimenti danni per i lavori non eseguiti e per il mancato inizio dei lavori, nonché pro quota per le spese di pubblicazione relative all’indizione e all’esito della gara di cui all’oggetto.
La ditta proponeva così ricorso al TAR evidenziando che non si potesse ritenere effettivamente avvenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza giacché il soggetto dipendente della stessa impresa, che aveva presenziato al momento della predetta consegna dei lavori, non aveva i poteri per ricevere la consegna anticipata dei lavori in mancanza della previa stipula del contratto; ciò in quanto nei confronti del predetto nominativo sarebbe stato conferito, con procura speciale, il solo potere di stipulare il contratto e di procedere alla successiva ordinaria consegna dei lavori.
Ad avviso del TAR, sotto un primo profilo, rinviando all’art. 32, comma 8, del Codice:
- la consegna in via d’urgenza delle prestazioni contrattuali non comporta l’insorgere di vincoli contrattuali di tipo privatistico tra amministrazione appaltante ed appaltatore. Trattasi di un provvedimento adottato nelle more della stipulazione, allorché ricorrano circostanze di urgenza che non consentono gli indugi delle formalità necessarie alla stipulazione. Va, quindi, escluso che, come dalla ricorrente sostenuto, fosse necessaria la previa stipula del contratto ai fini dell’attivazione, in capo alla SA, della prevista possibilità di chiedere l’esecuzione d’urgenza di talune prestazioni.
- Quanto, poi, alla dedotta carenza di potere, in capo al dipendente della ricorrente, ai fini della assunzione a carico dell’azienda, della richiesta esecuzione in via d’urgenza, emerge dalla procura conferita dal legale rappresentante della ditta in capo al dipendente, che “il nominato procuratore potrà ricevere la consegna dei lavori suindicati, rappresentare la società mandante in tutta l’attività relativa al cantiere, sottoscrivere tutti gli atti contabili ed i verbali relativi ai lavori di cui in oggetto, il tutto fino al collaudo finale dei lavori, con tutti gli occorrenti poteri. Fare, insomma, tutto quanto necessario per l’esatto adempimento dell’ufficio, anche se qui non espressamente previsto, non volendo che lo stesso sia carente di potere alcuno in ordine a quanto sopra”. L’ampia latitudine del potere conferito, con dirimente chiarezza, comprende tutte le attività connesse all’esecuzione dell’appalto, nell’ambito delle quali devono legittimamente ritenersi comprese quelle relative all’eventuale esecuzione anticipata o in via d’urgenza.
Sotto altro profilo, la società è stata invitata alla stipulazione del contratto successivamente al decorso del termine di validità dell’offerta (180 giorni), così come del termine (60 giorni), utile ai fini della stipula del contratto di appalto. Rileverebbe, in tal senso, l’art. 19 del disciplinare di gara, che così stabiliva: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto di ciascun lotto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile”.
Secondo quanto dalla parte sostenuto, non ci sarebbe stato alcun accordo inter partes sul differimento del perfezionamento dell’atto negoziale. La ditta, dunque, risulta essere stata convocata dalla SA ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto. E risulta non essersi presentata, senza aver reso – né anteriormente, né successivamente alla convocazione, alcuna dichiarazione indirizzata nei confronti della Stazione appaltante.
Ferma tale circostanza, dalla lettura dell’art. 32, comma 8, del Codice emerge che alla mancata osservanza del previsto termine per la stipulazione del contratto non consegue alcuna automatismo decadenziale ai fini del perfezionamento del rapporto negoziale, laddove l’aggiudicatario non enunci, nei confronti della Stazione appaltante (con atto, peraltro, debitamente notificato), il proprio intendimento di sciogliersi dal vincolo, ovvero di recedere dal rapporto.
Siffatta dichiarazione non risulta essere mai stata formulata dalla ditta.
Dovendo escludersi che il contegno meramente omissivo osservato dalla ricorrente con riferimento alla convocazione per la stipulazione del contratto possa, in alcun modo, essere equiparato alla espressa dichiarazione come sopra imposta dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 – sulla parte ricorrente perdurava, con carattere di attualità, l’obbligo di addivenire al perfezionamento dello strumento negoziale.
Ne deriva che il mancato adempimento – integrato dalla omessa comparizione per l’indicata data di stipula e corredato dalla assenza di comunicazione alcuna nei confronti della S.A. – ha legittimamente integrato il presupposto del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.