Consorzi di cooperative e cumulo dei requisiti di partecipazione alle gare

Come i consorzi stabili, anche i consorzi di cooperative realizzano una nuova struttura soggettiva in cui le cooperative consorziate sono  legate alla struttura consortile da un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il consorzio ad interloquire con la Stazione appaltante.

Alla luce dell’assimilazione dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili, secondo il TAR Napoli – in realtà con riferimento a una gara bandita prima del correttivo – anche ai consorzi di cooperative si applica l’art. 47, co. 2, del Codice dei contratti pubblici che, nella formulazione attuale, consente il cumulo in capo al consorzio dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole consorziate designate come esecutrici delle prestazioni, anche in assenza di avvalimento.

La questione rimane tuttavia complessa, perché, se da una parte il cumulo dei requisiti discende dalla caratteristiche tipiche dei consorzi di cooperative, che nascono con un forte spirito mutualistico da tempo valorizzato dalla giurisprudenza, dall’altra il tenore letterale della norma sembra differenziare sul punto i consorzi stabili da quelli di cooperative.

(TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10/11/2017, n. 5300)