Contratto di avvalimento: va formulato in maniera dettagliata. Repetita iuvant “again”.

Contratto di avvalimento: va formulato in maniera dettagliata. Repetita iuvant “again”.Una recente sentenza del TAR capitolino ribadisce, una volta di più, un principio che, apparentemente, non è ancora sufficientemente ovvio: nel contratto di avvalimento vanno indicati, in maniera dettagliata, gli elementi che costituiscono oggetto dell’avvalimento medesimo.

Questi i fatti. All’esito dell’aggiudicazione di un lotto della gara volta ad assegnare la fornitura di materiali, l’impresa seconda graduata in tale specifico lotto formulava istanza di accesso agli atti con riguardo alla documentazione dell’operatore aggiudicatario. Dall’esame di tali documenti emergevano, secondo l’impresa seconda classificata, profili di illegittimità dell’aggiudicazione, in ragione del fatto che l’offerta dell’aggiudicatario era viziata da profili di inammissibilità – sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione della stessa.

Veniva, pertanto, adito il TAR, davanti al quale veniva, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, eccepito che:

– in uno dei contratti di avvalimento non venivano indicati, in maniera dettagliata, i macchinari e le risorse umane messe a disposizione – elemento, questo, che avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’operatore economico in questione in conseguenza della nullità del contratto di avvalimento medesimo;

– errava la stazione appaltante a consentire la sostituzione dell’ausiliaria – oggetto del contratto di avvalimento di cui sopra – in quanto la sostituzione sarebbe consentita solo nel caso di carenza dei requisiti soggettivi – e non, come accaduto nel caso di specie, per carenze relative all’offerta;

– del pari, anche il secondo contratto di avvalimento era viziato da nullità, attesa la mancata descrizione dei macchinari e delle attrezzature che l’ausiliaria avrebbe messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto – e non era, di conseguenza, sanabile mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

Il Collegio, da par sua, accoglieva il ricorso. Nel dettaglio, il TAR evidenziava che:

– trattandosi di avvalimento c.d. tecnico-operativo, il relativo contratto deve essere specifico ed indicare nel dettaglio i beni messi a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto – come di recente ricordato dallo stesso TAR capitolino, secondo cui “nel caso di avvalimento tecnico ed operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate” (TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 22.2.2021, n. 2113);

– corollario del principio appena richiamato risulta essere la nullità del contratto di avvalimento, in quanto è principio pacifico in giurisprudenza che le risorse dovranno essere messe a disposizione in modo specifico – sicché in quest’ultima ipotesi il contratto di avvalimento dovrà essere connotato da una particolare specificità.

Da ultimo, il Collegio ricorda che nel caso di specie non è neppure invocabile il soccorso istruttorio: invero, conclude il Tribunale capitolino che “la rilevata genericità, rendendo l’oggetto del contratto indeterminato ed indeterminabile, si traduce nella nullità radicale del contratto stesso e non in una mera irregolarità formale o documentale e che, la nullità, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo dei requisiti di capacità oggetto di avvalimento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne comporta l’esclusione dalla procedura medesima”.

(TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 6.4.2021 n. 4051)