Coronavirus e Privacy: siglato il protocollo per la protezione dei dati sullo stato di salute di dipendenti o terzi.

 

 

Il 14 marzo 2020 è stato siglato l’accordo tra il governo e le parti sociali per la prosecuzione delle attività lavorative, nella situazione di emergenza generata dal Covid-19, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Il protocollo è stato siglato in ossequio ai “desiderata” del Garante della Privacy il quale, non più tardi del 3 marzo scorso, aveva diffidato le aziende dall’utilizzo di pratiche c.d. “fai da te” (di tanto avevamo dato rilevo nelle nostre news).

L’ingresso in azienda, ai fini del contenimento dell’epidemia, è consentito secondo le seguenti modalità:

misurazione della temperatura corporea;

acquisizione delle informazioni circa la provenienza o il contatto con soggetti affetti dal virus;

registrazione delle informazioni al fine di giustificare il rifiuto dell’accesso in azienda.

Le suddette modalità di ingresso devono tuttavia garantire la riservatezza e la dignità degli interessati nel rispetto della normativa privacy.

La situazione di emergenza legittima i trattamenti in esame, come previsto in primis dall’art. 9, par. 2, lett. I), del GDPR 679/2016, che giustifica il trattamento dei dati sanitari per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria.

Il “considerando 46” del GDPR 679/2016, prevede espressamente la liceità del trattamento di dati personali quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica, in situazione d’emergenza, legittimando le operazioni di trattamento necessari per motivi di interesse pubblico sia per gli interessi vitali dell’interessato, facendo riferimento alle finalità umanitarie o alla necessità di tenere sotto controllo la diffusione di epidemie e la loro diffusione.

I Titolari del Trattamento devono pertanto prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • Redigere idonea informativa sul trattamento dei dati personali, indicando nelle finalità del trattamento “la prevenzione da contagio COVID-19”; quanto alla base giuridica si può indicare l’implementazione dei protocolli di sicurezza;
  • Al momento della misurazione della temperatura predisporre idonei locali aziendali per lo svolgimento dell’attività nel rispetto della riservatezza e dignità dell’interessato, prestando particolare attenzione alla sicurezza affinché il dato non venga diffuso a terzi o estranei;
  • La registrazione dell’informazione, a seguito della misurazione, è necessaria SOLO qualora si debba documentare il mancato accesso in azienda (temperatura corporea superiore a 37,5 gradi);
  • Informare “preventivamente” il personale e chi intende far ingresso in azienda della preclusione all’accesso a coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con persone affette da CODIV-19 o provengano dalle zone ritenuto a rischio dall’OMS (predisporre al caso cartelli informativi).
  • Prestare attenzione alla raccolta e conservazione delle autocertificazioni attestanti la provenienza da zone non affette dal rischio pandemia, fornendo l’informativa indicante le modalità di trattamento e la finalità di emergenza che giustificano il trattamento stesso e rispettare il principio di minimizzazione raccogliendo solo i dati strettamente necessari, adeguati e pertinenti astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive.

 

Si reputa necessaria l’adozione di misure tecniche ed organizzative che possano rispondere alla situazione di emergenza, riducendo il rischio di danni (fisici, materiali, immateriali) in capo all’interessato, tramite la precisa individuazione di soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.

La designazione degli autorizzati al trattamento permette di monitorare il legittimo flusso delle informazioni negli ambiti degli uffici ed al contempo di garantire che il trattamento avvenga nel rispetto della dignità dell’interessato.

Resta, invece, valido il divieto di iniziative interne “fai da te”, demandando all’uopo il supporto del medico aziendale.