Corte dei Conti Sezione di Appello: torna sul ricalcolo della pensione militare ed è di nuovo favorevole all’applicazione dell’aliquota 44%!

A seguito dei numerosi contrasti giurisprudenziali e del fiorire dei ricorsi in materia, la Corte dei Conti, II Sezione Centrale d’Appello ha risolto le ultime questioni relative al ricalcolo delle pensioni militari, spaziando dal ricalcolo dell’aliquota ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 al computo dei benefici di cui all’art. 3, comma 7 della legge 165/1997.

Per quanto concerne l’art. 54 del citato D.P.R., l’INPS sosteneva che il beneficio dell’aliquota del 44% potesse trovare applicazione unicamente nei casi di militari cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e 20 anni, non potendo accordarsi a coloro che avevano raggiunto e superato i 20 anni di anzianità contributiva. Ciò poiché, nell’ottica dell’Istituto, la norma ha carattere speciale, vantando funzione perequativa nei confronti dei militari costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i 20 anni di contributiva servizio.

La Corte disattende le posizioni espresse dall’appellante, confermando la portata generale dell’istituto e che perciò “è improprio fare riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali”. Infatti, ribadisce il collegio che il tenore letterale dell’articolo è inequivoco nel riconoscere l’applicazione del 44% della base pensionabile al militare che abbia compiuto 15 anni al momento della cessazione. Di conseguenza, le ulteriori anzianità superiori (comprese nel limite dei 20 anni di servizio) sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici. Perciò conferma che si applica l’aliquota del 44% fino al 20° anno a cui si aggiunge l’ulteriore 1,80% per ogni anno contributivo superiore.

Conclude la Corte ribadendo che “in definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”.

Diversamente, un atteggiamento di forte chiusura è riservato all’applicabilità del meccanismo del moltiplicatore di cui all’art. 3 comma 7 della legge 165/1997 in favore del militare cessato anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica. Richiamando precedenti ormai consolidati in materia (cfr. II Sez. sentt. 29 del 7.2.2019 61 del 4.3.2019; Sez. I, del 18.2.2019 come confermate anche dalla recentissima sentenza delle Sezioni Riunite n. 13/019), la Corte conferma che per usufruire del moltiplicatore è imprescindibile che il militare goda della posizione in ausiliaria e che quindi sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito). Infatti, solo al’avente diritto al transito in ausiliaria è riconosciutala facoltà di scegliere tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure, alternativamente, di avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)» .

(Corte dei Conti, II Sez. Giurisdizionale Centrale d’Appello, 9.09.2019 n. 310)

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