Corte dei Conti Sezione di Appello: si al ricalcolo con aliquota 44% per le pensioni militari (1981-1983).

Sentenza molto importante in tema di ricalcolo aliquota 44%.

Sul tema infatti è intervenuta finalmente la Corte dei Conti Sez. I Centrale d’Appello che conferma la correttezza dell’applicazione della percentuale fissa del 44% della base pensionabile – sistema misto al personale militare che abbia maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile a pensione, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (clicca qui per sapere di più).

In primo grado, la Corte dei Conti Umbria aveva rigettato il ricorso ritenendo che non può applicarsi l’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 se il soggetto ha maturato 40 anni di servizio.

Il carabiniere in pensione così propone appello instando per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, oltre alla corresponsione degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La Corte dei Conti Sez. I Giur. Centrale d’App. accoglie il ricorso affermando che:

  • la lettera del primo comma dell’art. 54 deve intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata (44%) vada applicata a coloro che, alla data del 31.12.1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni;
  • lo stesso INPDAP, nella circolare n. 22/2009 aveva chiarito che le norme citate andavano applicate nel senso ora detto.

A questo link tutte le informazioni sul ricorso per il ricalcolo della pensione militare aliquota 44%.

(Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’App., 8/11/2018, n. 422)