Corte di Cassazione e Privacy: il principio di minimizzazione dei dati alla luce del GDPR.

Con ordinanza n. 34113 del 19/12/2019 la Corte di Cassazione si è espressa in materia di Privacy, ribadendo che il trattamento dei dati richiede la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

La Corte, nella motivazione, richiama in proposito il principio stabilito dall’art 5 lett. c) del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 c.d. principio di minimizzazione (prima previsto dall’art. 3 nonché dall’art. 11 lett. d del D. Lgs n. 196/2003).

Il ricorrente in Cassazione aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss D. Lgs n 196/2003, operata dalla Corte d’appello territoriale, in relazione alla cessione del credito della Banca ad un privato, ed alla diffusione a terzi di dati relativi al pignoramento dei beni del debitore.

In particolare, la Banca aveva segnalato la debitrice a soggetti privati “acquirenti di crediti” fornendo loro “dati sensibili” in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria e all’abitazione della debitrice.

Nel caso di specie la Corte però ha ritenuto che la Banca non sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy perché la stessa ha solo fornito, ai soggetti acquirenti del credito, informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, l’ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., dati necessari e che rispettano le finalità per cui sono stati raccolti.

Dunque la Cassazione rigetta il ricorso poiché Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti potendo essere comunicate informazioni riguardanti il debitore persona fisica funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria e l’ubicazione dell’immobile.

 

FONTE: Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 34113/19, depositata il 19 dicembre 2019.