Appalti pubblici e costi della manodopera: il ribasso è davvero possibile?
Appalti pubblici e costi della manodopera: il ribasso è davvero possibile?
I costi della manodopera, pur concorrendo alla determinazione della base d’asta, devono essere scorporati dall’importo soggetto a ribasso, in quanto non ribassabili, a meno che vengano espressamente indicati separatamente con un importo diverso, il quale, se inferiore a quello fissato dalla stazione appaltante, deve essere giustificato nella procedura di anomalia dell’offerta.
Il TAR Sicilia, Catania, Sez. I, con la sentenza 27.02.2025, n. 738 si è recentemente pronunciato in materia di ribassabilità dei costi della manodopera negli appalti pubblici, continuando ad alimentare il dibattito sulla necessità o meno di un’interpretazione rigorosa dell’art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023.
La decisione offre la possibilità di svolgere una breve ricognizione dei più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, che hanno visto l’emergere di due contrapposti orientamenti.
La vicenda
L’ATI ricorrente si era aggiudicata un appalto per la custodia, conduzione e manutenzione di un impianto di depurazione comunale, ma aveva ravvisato una inesatta indicazione dell’importo di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, la quale avrebbe erroneamente incluso i costi della manodopera nel calcolo del ribasso d’asta.
La ricorrente aveva quindi chiesto la rettifica dell’importo, sottolineando la non ribassabilità di tali costi, ma l’istanza era stata riscontrata negativamente dall’amministrazione, che aveva proceduto comunque all’aggiudicazione, ritenendo il proprio operato conforme agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Da qui, l’impugnazione oggetto della pronuncia in commento.
La ricorrente, in particolare, ha fatto leva su una specifica interpretazione dell’art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36/2023, considerando che i costi della manodopera – così come quelli per la sicurezza – non sarebbero suscettibili di ribasso e dovrebbero, pertanto, essere scorporati dall’importo a base d’asta ribassabile. È fatta salva l’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti espressamente la volontà di ribassarli, dimostrando di poter contare su una più efficiente organizzazione d’impresa, circostanza che non ricorreva nel caso di specie.
Il dibattito giurisprudenziale
La questione portata all’attenzione del TAR Sicilia è tutt’ora dibattuta nella giurisprudenza amministrativa.
Da un lato, sono infatti numerose le recenti sentenze che considerano i costi della manodopera scorporabili dall’importo soggetto al ribasso.
Secondo un diverso orientamento, invece, tali costi devono essere inclusi nella base d’asta e assoggettabili a ribasso. Ciò emergerebbe anche dalla lettura dell’art. 108, comma 9 d.lgs. 36/2023, il quale impone al concorrente di indicare nell’offerta economica anche i costi della manodopera. In questa prospettiva, ne deriverebbe che se il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe richiesto ai concorrenti di indicarne la misura in sede di offerta, né, peraltro, avrebbe inserito i costi della manodopera tra gli elementi dell’art. 110, comma 1 d.lgs. 36/2023, in relazione ai quali le stazioni appaltanti verificano l’anomalia dell’offerta.
L’interpretazione del TAR Sicilia
La sentenza in commento, tuttavia, non condivide quest’ultima impostazione, ritenendo che se il ribasso venisse applicato all’intera offerta, finirebbe per coinvolgere automaticamente anche i costi della manodopera, in contrasto con il principio di scorporo previsto dall’art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023. In ogni caso, la norma non vieta in misura assoluta il ribasso sulla manodopera, ma al ricorrere di tale circostanza impone all’operatore economico un onere dichiarativo e motivazionale secondo i canoni previsti dal medesimo art. 41, comma 14.
Il TAR Sicilia, inoltre, ricorda che l’interpretazione della lex specialis da parte della stazione appaltante deve conformarsi a tale principio, garantendo la corretta determinazione dell’importo di aggiudicazione. In caso di ambiguità, la stazione appaltante è tenuta a ricercare l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico, anche desumendola dalle indicazioni contenute nell’offerta, eventualmente avvalendosi del c.d. soccorso procedimentale.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27.02.2025, n. 738
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