D.M. 49/2018: il regolamento sulla direzione lavori in vigore dal 30 maggio 2018

Entra in vigore il 30 maggio il D.M. 49/2018: “Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, adottato sulla scorta della proposta di linee giuda ANAC.

Con l’entrata in vigore del provvedimento saranno abrogati gli articoli da 178 a 210 del d.P.R. n. 207/2010. Tra le novità del decreto, dalla natura vincolante (così Cons. St., Parere 12/02/2018, n. 360), vi sono la previsione che impone di iscrivere eventuali eventi infortunistici nel giornale dei lavori e la disposizione “elenco” dei documenti da allegare al conto finale.

Sulla sospensione dei lavori e sulle riserve

La sospensione dei lavori è disciplinata dall’art. 107 del Codice e dall’art. 10 del Regolamento. In particolare, al comma 4, dell’art. 10 si prevede che, cessate le cause della sospensione, il D.L. lo comunica al RUP e quest’ultimo dispone la ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale.

Se l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione e il RUP però non abbia disposto la ripresa, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al D.L. perché provveda alla ripresa.

La diffida in questione è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Il comma 5 dell’art. 10 precisa che le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

A proposito di riserve, il Regolamento dedica all’argomento due soli articoli (9 e 21).

In particolare, a mente dell’art. 9, “Il D.L., per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”.

Per comprendere a quale testo le Stazioni appaltanti debbano ispirarsi per articolare la disciplina in tema di riserve, sarebbe utile ripercorrere quanto indicato dal Consiglio di Stato, nel suo parere n. 360/2018 che, al riguardo,ribadisce l’opportunità di prevedere che siano le stazioni appaltanti ad inserire nei capitolati speciali le norme contenute nel presente schema di regolamento, piuttosto che dettare direttamente la disciplina”

Il che potrebbe condurre a ritenere che le Stazioni appaltanti, nel disciplinare la materia, possano fare riferimento alla proposta di linee guida del 15.9.2017 che, ricordiamo, dedicava 5 corposi commi all’istituto delle riserve.