Decalogo sul trattamento dei dati personali e regole da rispettare per la chiamata attiva dei soggetti da vaccinare in via prioritaria

L’ Autorità per la protezione dei dati, già nella riunione del 22 luglio 2021, ha fornito alcune specifiche indicazioni per agevolare il compito delle Regioni e delle Province autonome nell’offerta attiva alle categorie dei soggetti da vaccinare in via prioritaria.

Il quadro normativo vigente affida, infatti, alle Regioni e alle Province autonome le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ivi inclusa l’offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico nazionale vaccini (art. 20, comma 4, d.l. 22 marzo 2021, n. 41).

L’ Autorità in tale sede ha ricordato la necessità di individuare modalità di trattamento dei dati personali degli interessati che, pur nel rispetto dell’esigenza di intervenire tempestivamente in considerazione del contesto emergenziale, rispettino i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Dunque per agevolare il compito delle Regioni e delle Province autonome nell’offerta attiva alle categorie di assistiti, il Garante ha previsto una serie di regole sintetizzate nel seguente DECALOGO:

  1. Rispetto del diritto a non essere vaccinato;
  2. Rispetto della condizione in cui versano i soggetti che per motivi di salute non possono essere vaccinati;
  3. Rispetto del principio di liceità del trattamento, proponendo una soluzione operativa che veda coinvolti solo soggetti operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale che hanno in cura l’interessato, in luogo di enti amministrativi operanti sul territorio (es. Comuni);
  4. Utilizzo dei Sistemi informativi regionali cui sono collegati i medici di medicina generale per l’accesso all’anagrafe nazionale vaccini, senza la creazione di nuove banche dati o di duplicazione di banche dati già esistenti;
  5. Rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati, favorendo soluzioni che prevedano che il medico di medicina generale possa rivolgere l’invito alla vaccinazione ai propri assistiti utilizzando l’indirizzo di posta ordinaria o elettronica o il numero di telefonia mobile detenuto dallo stesso;
  6. Rispetto del principio di trasparenza: fornire agli interessati gli elementi informativi essenziali sulle caratteristiche del trattamento contestualmente all’invio dell’invito alla vaccinazione;
  7. Rispetto del principio di limitazione delle finalità: il trattamento dei dati degli interessati deve essere limitato alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione;
  8. Divieto della raccolta della motivazione della mancata vaccinazione rispettando il principio di non discriminazione, in virtù del quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione;
  9. Divieto di comunicazione dei dati a terzi e di diffusione dei dati trattati nell’ambito della suddetta campagna di sensibilizzazione;
  10. Rispetto del principio di integrità e riservatezza, assicurando l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a mitigare il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e di perdita o distruzione dei dati.

Recentemente l’Autorità è intervenuta per precisare l’importanza del suddetto decalogo affermando che la “privacy” non ostacola le chiamate agli assistiti.

L’ Autorità ribadisce infatti che le iniziative volte a promuovere la vaccinazione siano sempre realizzate attraverso gli operatori del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo, si auspica, i medici di medicina generale, a cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti, anche riguardo ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente.