Decorrenza del termine per impugnare l’ammissione in gara
Come noto, il nuovo codice dei contratti pubblici ha introdotto nel codice del processo amministrativo il cd. rito super-speciale che prevede, per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione, il termine di 30 giorni per presentare ricorso al TAR decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.
Per completezza, è bene precisare che l’appello (al Consiglio di Stato) deve essere proposto sempre entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o, se anteriore, dalla notificazione della stessa e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione. In altri termini, non si applica il cd termine lungo, ossia i tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e l’appello deve essere proposto sempre e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza del TAR.
Fatta tale premessa, occorre capire se la presenza di un delegato dell’impresa durante la seduta di gara è idonea a far decorrere il termine decadenziale di 30 giorni per proporre ricorso nel caso in cui la S.A. non abbia pubblicato sul suo profilo il provvedimento di ammissione di un concorrente, illegittimamente ammesso.
Ebbene, il Supremo Consesso amministrativo, con la sentenza in calce, ha affermato che la presenza durante la seduta di gara di un delegato dell’impresa con “ogni potere e facoltà di intervento in merito” cristallizza il dies a quo del termine di decorrenza per impugnare l’illegittima ammissione di un concorrente purché “siano percepibili, in sede di gara, i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato”.
Infatti, sebbene il comma 2-bis dell’art. 120 cod. proc. amm., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 nella disciplina del c.d. rito super-speciale, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento sul profilo telematico della stazione appaltante, ritiene il Collegio che, a fronte della mancata pubblicazione da parte della S.A. sul suo profilo dell’atto di ammissione di una impresa concorrente, ciò non implichi l’inapplicabilità del generale principio della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto.
Quindi, indipendentemente dalla pubblicazione sul profilo del S.A., se è presente durante la seduta di gara destinata all’apertura delle buste un delegato dell’impresa e vengono esaminati i documenti prodotti da tutti i concorrenti con conseguente ammissione illegittima di un concorrente, il termine per proporre ricorso decorre da tale data.