Decreto Aiuti: ancora novità per gli appalti pubblici di lavori e caro materiali

Decreto Aiuti novità appalti pubblici lavori caro materialiIn data 18 maggio 2022 è entrato in vigore il c.d. decreto aiuti (d.l. 50/2022) che apporta rilevanti novità in materia di appalti pubblici di lavori e caro materiali (clicca questo link per scaricare gratuitamente il paper sul caro materiali giunto alla terza edizione) nell’ottica di far fronte all’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e del carburante.

Le novità sul tema appalti pubblici sono contenute negli artt. 26 e 27 del decreto.

IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI NEI SAL FINO AL 20%

Il campo di applicazione dell’art. 26 attiene ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Per tali tipi di contratti, l’art. 26 comma 1 del decreto aiuti prevede che i SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono adottati, in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31 dicembre 2021 e in uso.

La committente  è tenuta a riconoscere tali maggiori importi nella misura del 90%.

In tal caso, il certificato di pagamento è emesso contestualmente o comunque entro cinque giorni dall’adozione del SAL.

Per i SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 1 gennaio 2022 e 18 maggio 2022 già adottati e per i quali sia già intervenuto un certificato di pagamento, è emesso un certificato di pagamento straordinario che contiene la determinazione dei maggiori oneri spettanti all’appaltatore, determinati applicando i prezziari aggiornati al 31 luglio 2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31 dicembre 2021 e in uso. In questo caso, il certificato di pagamento straordinario deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto aiuti.

In entrambi i casi, i pagamenti sono effettuati al netto di eventuali compensazioni ottenute dall’appaltatore tramite l’attivazione di clausole revisione prezzi contenute nei contratti. Quanto al termine di pagamento, si applica l’art. 113-bis, comma 1 del Codice, per cui pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dall’adozione di ogni SAL.

L’AGGIORNAMENTO DEI PREZZIARI REGIONALI

Ai fini della determinazione dei nuovi prezziari, sul cui aggiornamento si impone una particolare accelerata, è necessario considerare il comma 2 e 3 dell’art. 26 in parola.

Vediamo in dettaglio tali commi cosa prevedono.

Il comma 2 dell’art. 26 prevede che in deroga all’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, i prezziari regionali in uso per il 2022 devono essere aggiornati entro il 31 luglio 2022.

Le regole per la redazione dei prezziari sono contenute nelle Linee Guida del MIMS che, in attuazione dell’art. 29, comma 12 del d.l. 4/2022 (l. 25/2022), dovrebbero essere adottate a breve.

Come previsto anche dall’art. 23 del Codice, qualora le regioni non provvedano nei tempi indicati, spetta alle diramazioni territoriali del MIMS procedere alla redazione dei prezziari, ma entro 15 giorni, e non 30, come previsto dal Codice.

I prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2022 e possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 unicamente per i progetti che verranno approvati entro tale data.

I prezziari così aggiornati si applicano anche alle procedure non ancora avviate e fino al 31 dicembre 2022. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’utilizzo dei prezziari aggiornati per le procedure da avviare, il comma 6 dell’art. 26 precisa che le committenti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione nel quadro economico, utilizzando somme residuanti da altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti di spesa autorizzata.

Nelle more della determinazione dei prezziari, il comma 3 dell’art. 26 prevede che ai fini delle determinazioni del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le committenti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezziari in uso e aggiornati al 2021.

All’esito dell’aggiornamento dei prezziari, se la differenza tra i prezziari del 2021 è maggiore o inferiore al 20% rispetto ai prezzi del 2022, la committente procede con un conguaglio, da effettuarsi nel primo SAL utile successivo all’adozione dei prezziari aggiornati.

I FONDI IN FAVORE DELLE STAZIONI APPALTANTI E IL LORO UTILIZZO

Il pagamento degli importi indicati nei SAL è effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti, nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. La stazione appaltante potrà altresì impiegare le ulteriori somme derivanti da ribassi d’aste o che sono residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti di spesa autorizzata.

Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell’art. 26 del decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

In particolare, per le opere PNRR, l’art. 26, comma 4 lett. a) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall’art. 7, comma 1 del d.l 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni).

Le istanze di accesso a tale Fondo sono presentate dalle stazioni appaltanti:

  • entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto alle caratteristiche delle istanze che le stazioni appaltanti devono inoltrare per accedere al già menzionato Fondo, la norma rinvia ad un decreto da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma.

A tal fine, il Fondo viene incrementato di ulteriori 1000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per tutte le altre opere, l’art. 26, comma 4 lett. b) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall’art. 1-septies, comma 8 del d.l. 73/2021 (l. 106/2021). Si tratta del medesimo Fondo utilizzato ai fini delle compensazioni di cui all’art. 1-septies per le istanze del 1 e del 2 semestre 2021.

Per accedere a tale Fondo, le istanze di accesso devono essere presentate dalle stazioni appaltanti:

  • entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto poi alle modalità di utilizzazione del Fondo, resta fermo quanto previsto dal decreto del MIMS del 5.4.2022 pubblicato in GU 30.4.2022 recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”.

A tal fine, tale Fondo viene ulteriormente incrementato con 1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per entrambi i Fondi, la norma precisa che, fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti in base all’art. 113-bis, comma 1 del Codice, in caso di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere o al Fondo per l’adeguamento prezzi, i pagamenti in favore degli appaltatori sono effettuati dalle stazioni appaltanti entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

Il comma 11 dell’art. 26 in esame estende poi il meccanismo di anticipazione del 50% introdotto dall’art. 23 comma 1 del d.l. 21/2022 per il Fondo adeguamento prezzi, anche al Fondo per la prosecuzione delle opere.

In caso di insufficienza delle risorse in possesso delle stazioni appaltanti per far fronte all’aggiornamento dei quadri economici degli interventi ancora da affidare, invece, il comma 7 istituisce il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni per il 2022. Priorità nell’accesso a tale Fondo è data agli appalti finanziati in tutto o in parta dai fondi europei per la transizione verde e digitale (regolamento 2021/240 UE e regolamento 2021/241 UE), ma possono accedervi anche le stazioni appaltanti che hanno appalti relativi a opere relative al PNRR da ultimare entro il 2026, nonché altri appalti speciali specificati nella stessa norma.

Anche in questo caso, le modalità di accesso al Fondo sono rimesse ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

LE NOVITA’ IN TEMA DI ACCORDI QUADRO

Il comma 9 dell’art. 26 ha abrogato il comma 11-bis dell’art. 29 del d.l. 4/2022 (c.d. decreto Sostegni – ter) che aveva previsto che, per gli accordi quadro aggiudicati o efficaci al 29 marzo 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione), le stazioni appaltanti possono utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro, le risultanze dei prezziari regionali che verranno aggiornati in base alle nuove linee guida che verranno amante dal MIMS.

Al suo posto, l’art. 26, comma 8 del decreto aiuti stabilisce che fino al 31 dicembre 2022, per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci al 18 maggio 2022 (data di entrata in  vigore  del  decreto),  le stazioni appaltanti utilizzano  i  prezzari  aggiornati secondo le regole previste dal comma 2 e 3 dell’art. 26 in parola,  nei   limiti   delle   risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti dall’accordo quadro.

Le disposizioni relative ai SAL, ai prezziari e ai Fondi introdotte dall’art. 26 in esame, si applicano anche agli accordi quadro in corso di esecuzione al 18 maggio 2021, per le lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

All’esecuzione degli accordi quadro viene altresì estesa la disciplina della revisione prezzi e della compensazione ordinaria introdotte dall’art. 29 del d.l. 4/2022.  

LE NORME PER ANAS, FERROVIE DELLO STATO, CONCESSIONARI E CONTRAENTI GENERALI

Il comma 12 dell’art. 26 estende anche agli appalti e gli accordi quadro di ANAS e del gruppo Ferrovie dello Stato l’adozione dei SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 applicando i prezziari aggiornati al 31 luglio 2022 e dunque il meccanismo di cui al comma 1 dell’art. 26. Resta esclusa, invece, l’applicazione dell’incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati in uso.

Per i contratti stipulati tra ANAS o gruppo Ferrovie dello Stato e contraente generale le cui opere siano in corso di esecuzione al 18 maggio 2022 si applica invece una maggiorazione del 20% degli importi delle lavorazioni per tutto il 2022 eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.

Infine, l’art. 27 del decreto specifica che i concessionari autostradali possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022 e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il  31 dicembre  2023,  utilizzando  il  prezzario   di   riferimento   più aggiornato.

Il quadro economico del progetto così determinato è sottoposto  all’approvazione  del  concedente  ed  è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere dell’ART  n. 201/2011 e n. 214/2011. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla  determinazione della remunerazione del capitale investito  netto,  ne’  rilevano  ai fini della durata della concessione.

Si precisa, infine, che il comma 10 dell’art. 26 in esame parrebbe aver soppresso il meccanismo di compensazione introdotto per fronteggiare il caro materiali per le lavorazioni relative al primo semestre 2022, così come introdotto dai commi 2-8 dell’art. 25 del d.l. 17/2022 (l. 34/2022).

In conclusione, precisiamo che il decreto aiuti potrebbe essere soggetto a rilevanti modifiche in sede di conversione in legge, specie in vista di un possibile coordinamento normativo tra le nuove norme e i precedenti decreti che sono intervenuti sul tema.

È doveroso evidenziare, in ogni caso, la complessità delle norme e dei contenuti, trattandosi di disposizioni di carattere emergenziale, la cui applicazione potrebbe rivelarsi scivolosa.

(d.l. 17 maggio 2022, n. 50)