Decreto Semplificazioni: modificate le cause di esclusione per illeciti professionali.
Il 15 dicembre è entrato in vigore il decreto Semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135) che, tra le tante modifiche in materia di appalti, ha riscritto le cause di esclusione per illeciti professionali.
Il decreto interviene sul comma 5 (lettera c) dell’art. 80 del Codice dei contratti che riporta le cause di esclusione dalle gare. Viene eliminato l’obbligo per la S.A. di dimostrare con mezzi adeguati che all’operatore economico siano imputabili tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di far passare informazioni false o fuorvianti in una procedura di gara e di ottenere informazioni riservate per trarne vantaggio.
Il decreto, inoltre, rende più stringente la causa di esclusione “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione”, prevedendo l’esclusione per “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione”. A tal riguardo, la stazione appaltante dovrà fornire opportune motivazioni, “anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
Quanto alle carenze relative all’esecuzione di un precedente appalto, queste vengono definite in modo diverso dal decreto legge. Secondo il decreto, infatti, le carenze dimostrate in un precedente appalto, da considerare causa di esclusione, sono quelle che “hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili”.
Le novità apportate alle cause di esclusione dovranno essere applicate alle gare i cui bandi o avvisi di indizione siano pubblicati dopo il 15 dicembre. In caso di gare che non prevedano la pubblicazione di bandi o di avvisi, occorrerà fare riferimento alla data di invio degli inviti.