Decreto Semplificazioni: la proroga triennale dei termini di inizio e fine lavori nei titoli edilizi
Il nuovo “Decreto Semplificazioni” n. 76 del 16.7.2020 è anche esso intervenuto in materia di termini per l’inizio e la fine lavori, di cui al permesso di costruire e alla SCIA, prevedendo una proroga generalizzata di tre anni degli stessi.
Come rappresentato in precedenti contributi, il d.P.R. 380/2001 fissa precisi termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i lavori oggetto di permesso di costruire: l’art. 15 dispone chiaramente che, a pena di decadenza del titolo edilizio, i lavori devono essere iniziati entro un anno e conclusi nei successivi tre.
La proroga di tali termini ha carattere del tutto eccezionale ed è legata a fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, che abbiano materialmente reso impossibile l’inizio o la conclusione dei lavori nei termini prescritti.
A seguito dell’emerga Covid-19 e di tutti i rallentamenti conseguenti alle misure di contenimento, l’art. 103 co. 2 del Decreto Cura Italia ha espressamente previsto una proroga di validità dei termini ex art. 15 di inizio e fine lavori, in scadenza tra il 31.1. 2020 e il 31.7.2020, di ulteriori 90 giorni a partire dalla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza, indipendentemente dal fatto che la specifica attività edilizia sia stata sospesa o meno in ragione dei provvedimenti normativi adottati nel periodo di emergenza o che detta attività edilizia sia poi ripresa il 4.5.2020.
Lungo questo solco è intervenuto il recentissimo Decreto Semplificazioni il quale, all’art. 10 co. 4, ha previsto ha proroga generalizzata di tre anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020.
Tale proroga è ammessa “purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”.
La norma estende tale proroga anche alle SCIA presentate entro lo stesso termine.
Assolutamente rilevante è il fatto che tale proroga speciale non operi automaticamente: il soggetto che intende avvalersene deve comunicarlo espressamente entro il termine di scadenza degli originari termini. In altre parole, ai fini dell’attivazione di tale proroga è sufficiente una comunicazione rivolta all’amministrazione, entro – ripetesi – il termine di scadenza di quelli originari. Infatti, tale proroga, benché ammessa per i titoli edilizi formatesi fino al 31.12.2020, rimane subordinata al fatto che termini previsti nei predetti titoli non siano già decorsi.
Oltre ciò, la norma subordina il riconoscimento di tale proroga triennale al fatto che i titoli edilizi non siano, al momento della presentazione dell’istanza, in contrasto con i nuovi strumenti edilizi approvati o adottati.
Tale previsione è in questo senso funzionale a garantire una trasformazione edilizia conforme alla pianificazione urbanistica vigente, evitando così che l’intervento edilizio “prorogato” diventi incoerente con gli strumenti urbanistici che possono intervenire negli anni.
In ogni caso, tale comunicazione di proroga non deve essere motivata e non rimane soggetta ad una qualche valutazione da parte dell’amministrazione in relazione alle ragioni che possono giustificarla: essa opera per il fatto stesso di essere stata richiesta, sempre che siano stati rispettati tutti gli altri presupposti previsti.
Preme rilevare come tale previsione sia molto simile per disciplina e per funzione a quella precedentemente introdotta dal Decreto del Fare 69/2013 (convertito in l. n. 98/2013): come allora, anche in questo caso il legislatore è intervenuto con una specifica misure finalizzata a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui si trovano attualmente ad operare le imprese edili.