Destinazione alberghiera, extra-alberghiera e mutamento di destinazione d’uso

Una società, dopo aver edificato, con regolare permesso di costruire, un ostello, a distanza di anni chiede di poter mutare la destinazione d’uso in hotel (con passaggio, quindi, da struttura extra-alberghiera a struttura alberghiera).

Il Comune ha negato il titolo, rilevando, tra l’altro, che:

– il PdC  era stato assentito previa sottoscrizione di un atto d’obbligo con vincolo di destinazione  a “ostello-attrezzatura di interesse generale”;

– la vigente norma di PRG prevede l’insediabilità di attività turistico-ricettive solo se già esistenti nonché di attrezzature pubbliche e di interesse generale.

Il TAR ha confermato la legittimità del diniego, in particolare osservando:

– l’assoluta non omogeneità tra la destinazione alberghiera e quella extra-alberghiera;

-l’rrilevanza del disposto dell’art. 23-ter del DPR 380/2001, in ragione della vigenza dell’atto d’obbligo, espressamente riferito alla funzione di interesse generale (ostello), non realizzabile con il mutamento in albergo (avente natura propriamente imprenditoriale).

(TAR Campania Napoli, Sez. III, 7/9/2017, n. 4301)