Domanda di partecipazione in formato .doc e non .pdf: legittima la esclusione?
Un RTI veniva escluso da una procedura telematica poiché aveva presentato la domanda di partecipazione in formato .doc piuttosto che in formato .pdf cosi come previsto dal bando sebbene la stessa fosse comunque firmata digitalmente.
Ritenendo illegittima l’esclusione, l’impresa ricorreva al TAR che tuttavia riteneva infondato il ricorso per un duplice ordine di ragioni:
1) la S.A. non era tenuta ad avere a disposizione, al momento dell’apertura delle offerte, un software idoneo alla apertura del file in formato diverso da quello previsto nel bando;
2) l’irregolarità riscontrata non era sanabile con soccorso istruttorio in quanto il formato di presentazione della domanda era elemento intrinseco ed essenziale della domanda stessa.
Di diverso avviso, invece, il Consiglio di Stato che riformava la sentenza di prime cure evidenziando che:
a) il formato utilizzato dall’impresa non aveva impedito la corretta visualizzazione e lettura della domanda di partecipazione da parte della Commissione, in quanto era sufficiente l’utilizzo di un software di facile reperimento che, comunque, era nella disponibilità della stazione appaltante;
b) l’irregolarità contestata alla ricorrente, motivo della sua esclusione, riguardava la domanda di partecipazione (e non si riferiva, quindi, all’offerta economica o a quella tecnica) e dunque la S.A. avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
Pertanto, concludono i Giudici di Palazzo Spada, il provvedimento di espulsione è palesemente illegittimo, a maggior ragione ove si consideri che “la lex specialis non contemplava alcuna espressa sanzione di esclusione per l’ipotesi di inosservanza della prescrizione concernente l’estensione del file recante la domanda di partecipazione”.
(Cons. St., Sez. III, 03/07/2018, n. 4065)