DURC irregolare dopo l’aggiudicazione. Legittima la revoca?

Parliamo di DURC, in particolare, della revoca dell’aggiudicazione per irregolarità contributiva in relazione a una gara per l’affidamento dei servizi con elicotteri per operazioni di lavoro aereo, trasporto persone, antincendio boschivo e interventi di protezione civile.

Un argomento spinoso che ha fatto tanto discutere già nella vigenza del Codice del 2006 sino a quando è intervenuta l’Adunanza Plenaria che ha cristallizzato il principio per cui la regolarità contributiva deve sussistere e durare per l’intera gara e per tutta l’esecuzione del contratto pubblico.

Nei fatti, successivamente all’aggiudicazione, la PA, ricevuto notizia di una irregolarità nel versamento di contributi e accessori all’I.N.P.S. risultante dal DURC, in capo alla impresa aggiudicataria, ha revocato il provvedimento motivandolo come segue: <<l’irregolarità contributiva da parte di un operatore economico nel versamento dei contributi e accessori INPS costituisce causa ostativa alla stipulazione del contratto, trattandosi di requisito indispensabile ex articolo 80 del d.lgs. 50/2016, che deve permanere per tutto l’arco di svolgimento del procedimento>>.

Il TAR Aosta affronta la questione sotto un profilo formale e, in accoglimento del ricorso proposto dall’aggiudicataria, annulla la revoca di aggiudicazione affermando che divenuta definitiva l’aggiudicazione la PA potrà soltanto ricorrere all’annullamento in autotutela nei limiti e in presenza degli stringenti presupposti delle norme che detto potere contemplano e, quindi, in particolare, degli artt. 21 quinquies e nonies, l. 241/90.

In questo senso, le fattispecie di cui all’art. 80, d.lgs 50/16, possono sì venire in esame ai fini dell’adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio (se si tratta di una situazione verificatasi anteriormente all’aggiudicazione definitiva) o di un provvedimento di revoca (se si tratta di fattispecie insorta successivamente all’aggiudicazione definitiva), ma solo laddove sussistano anche gli ulteriori presupposti di cui alle due norme in questione.

Si consideri a questo riguardo che, con particolare riferimento alla revoca, l’art 21 quinquies l. 241/90 richiede: – sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero – un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ovvero – una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La Pubblica amministrazione, nell’adottare il provvedimento di revoca, deve fornire una motivazione specifica ed adeguata con riferimento ai presupposti in questione. In particolare, le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario; la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

Ad avviso del Collegio, il provvedimento di revoca si presenta illegittimo sotto il profilo motivazionale, in quanto si limita a richiamare pedissequamente l’art. 80 senza però fornire alcuna adeguata motivazione nel senso sopra esposto.

(TAR Valle d’Aosta, 13/07/2018, n. 36)