È possibile la modifica successiva delle percentuali di partecipazione in RTI?
Tre imprese partecipano sotto forma di RTI costituendo orizzontale ad una procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di accoglienza e dei servizi connessi ai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale.
In sede di esame della documentazione, la SA rileva alcune irregolarità sulle percentuali di partecipazione all’esecuzione delle ditte del suddetto RTI, in quanto una delle mandanti avrebbe dichiarato una percentuale di partecipazione superiore all’impresa capogruppo.
La SA dapprima chiede alle imprese di modificare il riparto percentuale per poi escludere l’operatore dalla gara per violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016, ritenendo che non sia possibile provvedere alla modifica postuma della percentuale di partecipazione.
La controversia viene decisa dai giudici del TAR Salerno, che con riferimento al comma 8 in parola ritiene che:
- la specificazione della percentuale di partecipazione nel bando di gara rappresenta una eventualità, restando inteso che la mandataria debba possedere requisiti di qualificazione e di esecuzione in misura maggioritaria;
- non è vietato alle imprese del raggruppamento modificare la percentuale di partecipazione, purché complessivamente esse posseggano i requisiti di qualificazione richiesti dal bando;
- la percentuale di partecipazione non rappresenta un requisito sostanziale dell’offerta, ma solo il contenuto della dichiarazione con la quale le imprese interessate rappresentano di voler partecipare alla gara;
- la dichiarazione correttiva delle percentuali dunque ricade nell’ambito del soccorso istruttorio.