Edilizia Residenziale Pubblica: le opportunità del Decreto Semplificazioni e del Decreto Rilancio
I recenti interventi legislativi volti al rilancio del settore edilizio hanno prestato attenzione, fra le altre cose, anche al tema dell’edilizia residenziale pubblica.
Sia il Decreto Rilancio, sia il Decreto Semplificazioni hanno in tal senso previsto rilevanti novità in tale particolare settore, introducendo importanti incentivi e agevolazioni – anche di tipo procedimentale – per l’esecuzioni di interventi edilizi di ristrutturazione.
Il D.L. Rilancio n. 43/2020, disciplinando il cd “superbonus 110%” ha previsto espressamente che possono accedere a tale incentivo fiscale anche “gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati” nonché “gli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”. Dunque il legislatore ha espressamente previsto che tali particolari soggetti, che si occupano di edilizia residenziale pubblica, possano accedere agli speciali incentivi e contributi in materia di ecobonus e sismabonus per gli interventi di efficientamento energetico o miglioramento sismico sugli immobili di loro proprietà o dagli stessi gestiti.
Dal canto suo, il D.L. Semplificazione 76/2020, all’art. 10 co. 7 ter, ha previsto, fra le altre cose, un particolare regime speciale per gli interventi edilizi di ristrutturazione in ambito di edilizia residenziale pubblica da parte delle “pubbliche amministrazioni” ovvero da parte delle “società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni” nonché da parte da investitori istituzionali.
Richiamando quanto rappresentato nel precedente contributo, deve in questa sede rilevarsi che, per questi soggetti, sono “sempre consentiti con SCIA”, nell’ambito di opere destinate ad edilizia residenziale sociale, interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, anche con incremento fino al 20%.
Dunque i soggetti pubblici così come le società dagli stessi controllate (oltre che gli investitori istituzionali) possono eseguire, nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale, interventi di ristrutturazione con incremento fino al 20% della volumetria, anche di deroga alle previsioni dello strumento urbanistico.
Si tratta di una previsione del tutto eccezionale che, in dato periodo temporale e nel rispetto di specifiche condizioni, agevola l’esecuzione di opere in ambito di edilizia residenziale, consentendo di intervenire su tale patrimonio edilizio, anche indipendentemente dalle previsioni e limitazioni dello strumento urbanistico e, soprattutto, mediante la presentazione di una SCIA.
Il combinato disposto di tali disposizioni appare ancor più interessante e significativo.
Astrattamente, potrebbe consentirebbe ai soggetti che si occupano di edilizia residenziale pubblica di svolgere interventi ristrutturazione sul loro patrimonio edilizio, mediante un titolo edilizio “semplificato” come la SCIA, apportando un rilevante incremento della volumetria: il tutto godendo degli incentivi fiscali del superbonus fino al 110%. E’ evidente l’impatto di tale previsione posto che potrebbe permettere ai soggetti pubblici di ristrutturare e incrementare il proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica a condizioni estremamente vantaggiose.
Naturalmente, trattandosi di due disposizione “a tempo”, è necessario intervenire prima che il termine di vigenza sia effettivamente andato a scadenza.