L’efficacia probatoria della fattura commerciale annotata nelle scritture contabili.

Efficacia probatoriaL’efficacia probatoria della fattura commerciale annotata nelle scritture contabili.

La fattura commerciale annotata nelle scritture contabili può costituire piena prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.

Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Marsala, il quale, nel pronunciarsi in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha affermato che quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall’art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.

La valenza probatoria delle fatture commerciali è stata, di recente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con una sentenza dello scorso febbraio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581).

Il caso in esame

La vicenda ha origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società sulla base di fatture emesse per la fornitura di prodotti ittici destinati a un’altra società.

Quest’ultima ha presentato opposizione, sostenendo di non aver mai ricevuto tali forniture e contestando la validità probatoria delle fatture prodotte. In particolare, la società debitrice affermava che le fatture non fossero idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.

La decisione del Tribunale

Dopo un esame dettagliato della documentazione e delle testimonianze ammesse, il Tribunale ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Il giudice ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che rappresenta un processo di cognizione piena volto a verificare la validità del credito azionato, si applicano i principi generali sull’onere della prova.

Il Tribunale di Marsala ha infatti ribadito che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l’esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, mentre il debitore deve provare l’avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).

Per quanto attiene la fattura commerciale, il Tribunale ha evidenziato che quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale.

Il Tribunale ha altresì precisato che laddove il rapporto giuridico non sia contestato, l’efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell’art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse.

Tuttavia, quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall’art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la società creditrice ha assolto l’onere probatorio ad esso incombente, producendo le fatture che indicavano chiaramente le forniture, le quantità e i relativi importi; mentre la società debitrice si è limitata a un disconoscimento generico e privo di dettagli, non specificando né gli importi né le prestazioni contestate.

Il Tribunale ha quindi ritenuto tale disconoscimento insufficiente a provare l’estinzione dell’obbligazione.

Per completezza, si evidenzia che nel caso in esame vi è stata anche la testimonianza di un ex dipendente della società creditrice, che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di autista. Quest’ultimo ha confermato di aver firmato i documenti di trasporto e la documentazione fiscale relativa ai prodotti venduti, dichiarando di aver effettuato le consegne indicate nelle fatture oggetto di contestazione.

L’autista ha inoltre riconosciuto i documenti esibiti, ricordando l’ammontare delle fatture e descrivendo una circostanza successiva, quando la società debitrice, nonostante i solleciti, chiedeva di non mettere all’incasso assegni privi di copertura, assicurando il pagamento tramite bonifici che non sono mai stati eseguiti.

Alla luce di tali prove, il Tribunale ha ritenuto pienamente fondata la pretesa creditoria e ha rigettato le motivazioni dell’opposizione sollevata dalla società debitrice.

Pertanto, il corrispettivo pattuito è stato dichiarato esigibile e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

 

Tribunale di Marsala, 18.9.2024, n. 648

 

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