Energie rinnovabili. Il parere negativo del MIC non è decisivo per la realizzazione di un parco eolico; si applica l’art. 30 del decreto Semplificazioni bis
Tra le principali novità che hanno caratterizzato il decreto Semplificazioni-bis (d.l. 77/2021, conv. con mod. dalla l. 108/2021) vi è una significativa accelerata e una forte spinta alla semplificazione delle procedure in tema di energie rinnovabili.
In particolare, l’art. 30 del d.l. 77/2021 ha cercato di semplificare la disciplina autorizzatoria degli impianti energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il MIC partecipi al procedimento unico per i progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “Nei procedimenti di autorizzazione di impianti produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante”. La norma specifica che decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Tra le novità più rilevanti, peraltro, è stato previsto che per tali procedimenti il MIC non può proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, prevista dall’art. 14-quinquies della l. 241/1990, avverso la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi.
Una recente pronuncia del TAR Lazio ha precisato la portata dell’art. 30 del d.l. 77/2022 applicato alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili su aree vincolate.
Intenzionata a costruire un impianto eolico destinato alla produzione di energia elettrica, una società inoltrava richiesta di autorizzazione unica regionale, c.d. PAUR, alla Regione Lazio.
Più nello specifico, tale impianto eolico – composto da cinque aerogeneratori con potenza massima di 30MW e una pista ciclabile ad essi attigua – doveva essere realizzato su un territorio comprendente più regioni (Molise, Campania e Lazio) e su aree in cui erano presenti beni appartenenti al patrimonio culturale.
Tali aree erano sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), g), h) ed m) del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), ossia boschi, corsi d’acqua, superfici sottoposte ad uso civico e di interesse archeologico. Con riferimento ai predetti usi civici, era previsto che ad essi si applicasse il dettato dell’art. 142, comma 1, lettere c) ed m), norma secondo cui “il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”.
Nonostante il parere favorevole di tutte le amministrazioni e gli enti interessati, in sede di conferenza di servizi, propedeutica per la definizione del procedimento in questione, il MIC emetteva parere negativo alla realizzazione del parco eolico, evidenziando come vi fosse incompatibilità tra il progetto posto a base dell’intervento e l’interesse paesaggistico, ritenuto prevalente (le cui peculiarità sarebbero state intaccate dall’esecuzione del progetto in questione).
A fronte del parere negativo del MIC, la società interessata, nonché uno dei comuni coinvolti, aveva chiarito che l’impianto eolico da realizzarsi aveva caratteristiche tecniche tali da non interferire con l’interesse paesaggistico delle aree circostanti.
Non ritenendo superabile il proprio dissenso in forza dei chiarimenti resi dalla società istante, il MIC aveva comunque confermato il proprio parere negativo.
La conferenza di servizi si concludeva negando la realizzazione del predetto parco eolico in quanto “per addivenire ad una conclusione positiva del procedimento (…) è stata fatta richiesta di rimodulazione del progetto volta al superamento delle criticità emerse (…) attraverso l’eliminazione dell’interferenza della viabilità con le aree soggette ai vincoli derivanti dagli usi civici”. La Regione Lazio, dunque, negava l’autorizzazione per la realizzazione del parco eolico.
Tanto il parere del MIC, quanto il provvedimento conclusivo del procedimento, sono stati impugnati perché ritenuti viziati dalla società interessata.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso.
In primo luogo, i giudici hanno precisato che il parere negativo reso da una delle amministrazioni partecipanti al procedimento, ancorché vincolante, “non può produrre l’effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentazione degli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell’autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. anche Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2021, n. 2155)”. Secondo il TAR, dunque, in simili situazioni l’autorità procedente, sulla base di valutazioni discrezionali delle posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza, potrà disattendere il parere emesso dall’amministrazione contraria alla positiva conclusione dell’iter autorizzatorio.
Nel caso in esame, dunque, il parere negativo del MIC non avrebbe dovuto avere l’effetto di impedire l’adozione del provvedimento di autorizzazione, laddove l’amministrazione procedente aveva già compiuto una valutazione discrezionale favorevole all’approvazione del progetto.
Con riguardo alla realizzazione di impianti eolici, il TAR ha ricordato come il nuovo art. 30, comma 2, del d.l. 77/2021 prevede che il MIC è tenuto ad esprimere un “parere obbligatorio non vincolante”.
A seguito dell’introduzione dell’art. 30 del d.l. 77/2021, dunque, l’amministrazione decidente non può, per negare l’autorizzazione a realizzare i predetti impianti, adeguarsi in maniera acritica al parere negativo formulato dal MIC, dovendo invece emettere un provvedimento conclusivo del procedimento che tenga conto – valutandoli in maniera puntuale – tutti gli interessi in concorso.
Quanto alla compatibilità del progetto con l’assetto paesaggistico esistente e, in particolare, con gli usi civici relativi alla viabilità, il Collegio ha precisato che l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso legittima l’utilizzo delle aree per finalità differenti rispetto a quelle inerenti alla destinazione d’uso pubblica originariamente rilasciata.
Il TAR ha così concluso che “l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la quale (…) fa riferimento ad argomenti già superati in sede di conferenza di servizi e comunque non autonomamente valutati dall’amministrazione”, comporta l’annullamento del provvedimento con cui è stata negata l’autorizzazione alla realizzazione del parco eolico.