Facebook deve risarcire il danno se chiude o cancella un profilo senza un giustificato motivo
Con Ordinanza del 10 marzo 2021, il Tribunale di Bologna ha condannato Facebook Ireland Limited a riparare i danni subiti da un professionista, titolare di una pagina che recava come account il proprio nome e cognome, al quale erano collegate altre 2 pagine di collezionismo e storia militare.
Facebook aveva, senza alcun motivo o spiegazione, rimosso il profilo e le pagine del professionista, precisando, altresì, di avere distrutto tutta la documentazione relativa al contratto, e di non essere, quindi, più nelle condizioni di verificare i motivi della rimozione e neppure di ripristinare l’account.
Facebook sosteneva che l’eliminazione definitiva andava in realtà ascritta alla negligenza del professionista che aveva aspettato 7 mesi per iniziare il procedimento.
Detta posizione è stata censurata dalla Seconda Sezione civile bolognese poiché la cancellazione non era imposta da alcuna esigenza oggettiva, trattandosi di dati immateriali, facilmente conservabili, almeno per un certo periodo.
La distruzione, sottolinea l’ordinanza, è di contro testimonianza di una condotta contrattuale scorretta, perché non permette di ricostruire l’andamento del rapporto, mettendo in pratica “un comportamento negoziale palesemente contrario ai doveri di buona fede e correttezza”.
Infatti aprire un account su un social network come Facebook implica l’accettazione delle condizioni generali, il che significa firmare un contratto e accettare la policy imposta dalla società. È quindi del tutto legittimo il potere del social di “bannare” gli utenti che non rispettano la netiquette[1].
Tuttavia, il monopolio che di fatto ha assunto il gruppo di Mark Zuckerberg fa sì che un eventuale “ban” immotivato o fondato su motivi pretestuosi possa essere considerato una lesione alla libertà di espressione, diritto garantito dalle carte costituzionali di tutti i Paesi democratici.
L’ordinanza infatti afferma, quanto alla rilevanza del danno, che l’esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, nel caso di specie, 10 anni, “è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell’utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali”.
Tale danno non può essere in alcun modo rimediato, continua l’ordinanza, poiché “resta evidente la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo periodo e non semplice”.
Ecco dunque che il Tribunale di Bologna ha quantificato il risarcimento in € 10.000,00 per il profilo e in € 2.000,00 euro per ciascuna delle 2 pagine cancellate.
[1] In Internet, il complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti.