Gerarchia tra gli atti della lex specialis e chiarimenti interpretativi della SA

Il TAR Lazio, con la sentenza 31.1.2018 n. 1139, ha ribadito alcuni interessanti principi operativi in tema di gerarchia tra gli atti della lex specialis e, conseguentemente, sulla possibilità per i chiarimenti di intervenire ad integrare le regole di gara.

In particolare, era accaduto che, a fronte di un contrasto tra il disciplinare e il capitolato (sul numero di beni da offrire in comodato in sede di offerta), la stazione appaltante aveva adottato un chiarimento, con il quale aveva “statuito” la validità dell’indicazione recata dal capitolato.

La gara, tuttavia, era stata aggiudicata ad un operatore la cui offerta era in linea con il disciplinare e non, quindi, con il capitolato, in violazione altresì di quanto manifestato dalla SA con il chiarimento.

A fronte del ricorso del secondo graduato, il TAR ha statuito che:

a) nella gerarchia tra gli atti della lex specialis, prevale comunque il disciplinare, di talché laddove il capitolato rechi previsioni contrastanti, queste non potranno trovare applicazione;

b) conseguentemente, i chiarimenti – che possono intervenire in caso di previsioni equivoche, ma non di contrasti in seno alla lex specialis – non potevano legittimamente essere utilizzati per dirimere l’antinomia tra disciplinare e capitolato, da risolvere, invece, sulla base del semplice criterio gerarchico di cui si è detto.

Cosicché, il ricorso è stato rigettato, dovendo ritenersi corretto l’operato della SA che (si noti: non attenendosi ad un proprio chiarimento) ha applicato la (prevalente) disposizione del disciplinare, disapplicando quella recata dal capitolato.