Gli accordi di partnership commerciale e co-branding rientrano fra gli appalti nei settori speciali?
Un accordo di partnership commerciale avente ad oggetto particolari condizioni di fornitura da parte di una società privata di un proprio prodotto per la clientela di un’impresa pubblica operante nel settore speciale del gas e dell’energia, in aggiunta a forme di comunicazione condivisa e di co-branding (ovverosia di accostamento dei marchi delle due società, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e pubblicitarie relative al prodotto) non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’individuazione del relativo contraente privato non è dunque assoggettata alla disciplina dell’evidenza pubblica e la giurisdizione in materia è attribuita al giudice ordinario.
Così ha concluso il TAR Veneto in una recente pronuncia, rammentando che il Codice dei contratti pubblici si applica alle imprese pubbliche operanti nei settori speciali solo quando oggetto dell’affidamento siano attività effettivamente strumentali a quella svolta nei settori speciali. Secondo il TAR, infatti, l’interpretazione ragionevolmente restrittiva del concetto di strumentalità – in base alla quale si considera strumentale solo un appalto finalizzato agli scopi propri (“core business”) dell’attività speciale – implica che un accordo di partnership commerciale e co-branding risulti estraneo alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.
TAR Veneto, Sez. I, 14/06/2018, n. 632