Roma: alberghi, condoni pendenti ed agibilità. Dal TAR Lazio un invito alla “ragionevolezza”.

La recente decisione del TAR Lazio, Sez. II-ter, 11.3.2024, n. 4854, accende un focus su un tema piuttosto delicato in tema di hospitality a Roma, ma non solo.

Si tratta, in particolare, dei rapporti tra la pendenza di procedure di condono edilizio (spesso risalenti , se non “disperse”, nel tempo) e connessi requisiti per l’agibilità.

 

I. La vicenda in estrema sintesi

Una struttura alberghiera aveva presentato  una SCIA per lo svolgimento dell’attività ricettività nel 2021. Tra il 2022 ed il 2023 Roma Capitale, all’esito di un articolato iter amministrativo,  aveva tuttavia avviato e poi concluso un procedimento di sospensione dell’attività alberghiera.

Ciò sulla base della carenza, al momento della presentazione della SCIA alberghiera, del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria richiesta nel 2000 e non ancora definita al momento della pratica autorizzatoria presentata nel 2021 con conseguente carenza del certificato di agibilità.

Nel corso del giudizio era tuttavia emerso che:

  • la domanda di condono aveva ad oggetto solo un piano seminterrato dell’albergo, destinato ad attività accessorie;
  • il restante corpo di fabbrica all’atto della presentazione della SCIA era munito di agibilità;
  • al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività alberghiera l’Ufficio condono aveva dato atto della positiva conclusione della fase istruttoria del condono edilizio pendente

 

II. Le valutazioni del TAR: la PA agisca secondo proporzionalità e ragionevolezza.

Alla luce di tali elementi fattuali, il TAR ha sottolineato, innanzi tutto, la irragionevolezza del provvedimento in quanto riferito all’intera attività ricettiva, essendo, appunto i deficit urbanistico-edilizi riferiti solo ad una porzione del fabbricato.

Inoltre, il Giudice Amministrativo ha anche sottolineato un ulteriore profilo di proporzionalità dell’azione amministrativa.

In particolare, secondo il TAR, Roma Capitale avrebbe dovuto considerare, al fine di ponderare i provvedimenti adottati, la circostanza che la carenza del presupposto per il perfezionamento dell’agibilità – ossia il rilascio del condono edilizio pendente, e già favorevolmente vagliato in sede istruttoria – è dipeso da un ritardo della medesima PA nel rilascio del condono edilizio.

L’ impostazione seguita dal Giudice Amministrativo è in linea con quell’orientamento giurisprudenziale, di recente esaminato, che individua nel criterio di ragionevolezza e proporzionalità i limiti (anche) al potere inibitorio esercitabile con riferimento alle attività di somministrazione in presenza di rilevati abusi edilizi.