Il “cambio appalto” nei servizi di vigilanza privata: chiarimenti dell’ANAC.

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata” che entreranno in vigore il giorno 1 luglio 2018.

Tra i tanti temi affrontati nel testo, l’ANAC, consapevole dei problemi collegati ai ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara, cerca di fare chiarezza sulle modalità di attuazione del c.d. “cambio appalto”, con particolare riferimento all’applicazione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tariffe orarie inferiori al personale dell’impresa uscente.

A tal proposito, l’Autorità, richiama l’art. 50 del Codice dei contratti che, come noto, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, impone alle SA di inserire in bandi, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore.

Tali clausole rappresentano, ad avviso dell’Autorità, condizioni di esecuzione che producono effetti nella fase esecutiva dell’appalto e operano nell’ipotesi di cessazione dell’appalto e subentro di nuove imprese appaltatrici, con il fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario (in tal senso anche Corte Costituzionale, 3 marzo 2011, n.68).

Sussiste, quindi, un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto?

L’ANAC chiarisce che la clausola sociale:

  • deve essere interpretata nel senso che il riassorbimento deve essere armonizzato con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
  • potrà essere inserita nel solo caso in cui il nuovo appalto abbia ad oggetto il medesimo servizio del precedente, con il conseguente onere della SA di definire correttamente l’oggetto dell’appalto evitando di qualificare come servizio di vigilanza privata attività che non vi rientrano;
  • deve essere espressa chiaramente all’interno della documentazione di gara per salvaguardare il principio secondo il quale il concorrente deve essere messo in condizione di conoscere gli oneri da assumere prima della presentazione dell’offerta.

In particolare secondo l’Autorità, è opportuno che la SA:

  • dia alla clausola adeguata e autonoma evidenza, trasponendola in un articolo specifico rubricato “clausola sociale” o espressione equivalente;
  • riporti una clausola di identico tenore nello schema di contratto (visto che rappresenta una condizione di esecuzione);
  • curi che i concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni di esecuzione.

È chiaro che il mancato rispetto della clausola sociale, costituendo modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutato dalla SA come indice di grave negligenza o malafede.

(ANAC, delibera n. 462 del 23/05/2018)