Il rilancio del prezzo negli accordi quadro

In una procedura di accordo quadro è legittimo (e non incompatibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) prevedere una fase di rilancio del prezzo tra i concorrenti per migliorare l’offerta economica, se tale fase è disciplinata in modo tale da non incidere sull’attribuzione di punteggio all’offerta tecnica.

Lo ha di recente precisato l’ANAC in una procedura in cui era previsto che, dopo l’apertura delle offerte economiche, la valutazione e l’attribuzione dei punteggi complessivi, si aprisse una fase di rilancio delle offerte economiche per ottenerne il miglioramento, ma mantenendo invariate le offerte tecniche e i punteggi tecnici già attribuiti dalla commissione di gara nella fase precedente, chiusa al momento dei rilanci.

L’Autorità ha chiarito che la possibilità di negoziare con i concorrenti è insita nella natura stessa di procedura negoziata dell’accordo quadro e che, nel caso di specie, la stazione appaltante aveva esplicitato e regolato in dettaglio lo svolgimento della fase dei rilanci nel disciplinare di gara, implicitamente accettato con la presentazione della domanda di partecipazione dai concorrenti, salvaguardando così i principi di trasparenza e par condicio.

ANAC, delibera 16/10/2019, n. 936