Il rilascio del patentino per la rivendita di tabacchi
Il patentino per la rivendita di tabacchi svolge una funzione integrativa e sussidiaria rispetto alla normale rete di vendita, rispondendo ad una domanda di generi di monopolio ulteriore rispetto a quella già soddisfatta dalle attività presenti nella zona. Di conseguenza, il rilascio dei patentini non è ammesso in modo indiscriminato: viceversa “esso trova giustificazione solo laddove possa dimostrarsi, all’esito di un esame svolto sulle peculiarità del caso concreto, che l’istanza concerna un’iniziativa idonea, per le sue caratteristiche oggettive e il contesto in cui si inserisce, ad intercettare una domanda nuova (espressa o solo potenziale) rinvenibile in loco” (Cons. Stato sez. II, 2.10.2019, n. 6606).
Il rilascio del patentino rimane pertanto subordinato alla valutazione da parte dell’amministrazione in ordine all’effettiva utilità del nuovo punto vendita nonché in ordine alla sua capacità di rispondere ad una particolare domanda, che la normale rete non riesce a soddisfare.
A tal fine, la normativa di settore predetermina i criteri e i presupposti ai quali deve attenersi l’amministrazione in sede di valutazione. In particolare, l’art. 7 del D.m. 38/2013 dispone chiaramente che, ai fini del rilascio del citato patentino, l’amministrazione debba valutare tutta una serie di aspetti e di elementi.
Tali criteri, lungi dal costituire un mero “balzello procedimentale” rilevante solo sul piano formale, regolano l’esercizio della (ampia) discrezionalità di cui gode l’amministrazione in sede di valutazione, costituendo la garanzia e lo strumento affinché la decisione assunta resti coerente con la normativa e non divenga arbitraria
Proprio il rispetto delle distanze minime fra le rivendite, pari ad almeno 100 metri, benchè non legittimi di per sé l’ottenimento del patentino, costituisce un criterio di valutazione assolutamente rilevante: infatti, esso offre un dato del tutto oggettivo ai fini dell’esame dell’offerta di prodotti di tabacchi, consentendo di accertare se la rete di vendita sia “satura” o se vi siano i presupposti per un suo ampliamento. Tali affermazioni trovano conferma nella giurisprudenza: partendo dal presupposto che “l’obiettivo generale da raggiungere, infatti, è quello della razionalizzazione delle reti di vendita, garantendo la distribuzione capillare della rete nel rispetto della concorrenza e, nel contempo, la tutela della salute mediante la previsione di un’offerta che non fosse superiore alla domanda” (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4208), il Consiglio di Stato ha chiarito che “in questo contesto assume senz’altro rilievo la disciplina delle distanze, stabilita dal d.m. 21 febbraio 2013, n. 38, per quanto attiene alla vendita dei tabacchi, che va incontro alla necessità di contemperare concorrenza e salvaguardia della salute, lesa, quest’ultima, da un’offerta di prodotti da fumo sproporzionata rispetto alla domanda” (Cons. Stato II 19.10.2019 n. 6606).