Il rito super-accelerato al vaglio della Corte Costituzionale

Il TAR Bari si interroga sulla legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a, nella parte in cui prevede l’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione alla gara, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 bis.

Come noto, infatti, nella vigenza dell’attuale articolo 120 comma 2 bis c.p.a. le imprese hanno l’onere di impugnare le ammissioni e le esclusioni da una procedura di gara nel termine tassativo di 30 giorni dalla loro pubblicazione sull’albo pretorio della S.A. (c.d. rito super-accelerato), pena l’impossibilità di poter impugnare per illegittimità derivata gli ulteriori e susseguenti atti della procedura di gara stessa.

Sennonché, ad opinione del Collegio nell’obbligo di impugnare immediatamente le ammissioni ex art. 120 comma 2 bis non è dato riscontrare un interesse tale da giustificare il ricorso al giudice, atteso che l’esito della procedura di gara è incerto e caratterizzato da aleatorietà. A ciò si aggiunga che, volendo pedissequamente rispettare la citata disposizione, il partecipante dovrà farsi carico di un onere potenzialmente inutile, oltre che certamente gravoso economicamente, rispetto all’interesse che potrà perseguire con l’impugnazione (in violazione, quindi, del principio di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dal combinato disposto degli artt. 24, commi 1 e 2, 103, comma 1 e 113, commi 1 e 2 Cost. e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1 Cost.).

(Tar Puglia Bari, Sez. III, ord. 20/06/2018, n. 903)