Noleggio con conducente (NCC): illegittimo l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio

Noleggio con conducente (NCC): illegittimo l’obbligo di rientro rimessa dopo ogni servizio. Chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020 depositata oggi.

Si tratta di una decisione destinata a far discutere.

In particolare, il decreto semplificazioni ha modificato la legge quadro n. 21/1992 sostituendo il comma 4 dell’art. 11 con il seguente “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse (…)”.

La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato, ha dichiarato incostituzionale il D.L. 135/2018 (art. 10 bis, comma 1, lett. e) nella parte in cui prevede il predetto obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio.

L’obbligo comporta, ad avviso della Corte, un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa.

L’obbligo è in ogni caso sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata – senza interferire con il servizio di taxi – grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

(Corte Cost., 26/3/2020, n. 56)