Imprese pubbliche e affidamento di servizio “collegato” al settore speciale
La disciplina del Codice dei contratti pubblici si applica alle imprese pubbliche che operano nei settori speciali solo con riferimento ai contratti che hanno oggetto servizi riferibili all’attività svolta nel settore speciale. Di conseguenza, anche nel caso di “autovincolo” dell’impresa che abbia discrezionalmente deciso di instaurare una procedura ad evidenza pubblica, rendendo applicabili a tale procedura le regole del Codice dei contratti pubblici, non si determinano spostamenti della giurisdizione, che rimane del giudice ordinario.
Ma quando un servizio può ritenersi riferibile all’attività svolta nel settore speciale?
Il TAR Campania, Salerno, ha confermato che rientra in tale nozione l’attività di pulizia degli uffici, in una pronuncia riguardante una procedura bandita da una società partecipata da enti locali delle Province di Avellino e di Benevento che gestisce il servizio idrico integrato in quel territorio. Tale società rientra nella definizione di impresa pubblica, in quanto su di essa le amministrazioni aggiudicatrici esercitano un’influenza dominante ai sensi della normativa dell’Unione europea e del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, la società svolge – in quanto concessionaria – attività in uno dei settori speciali, quello dell’acqua.
Il servizio oggetto della procedura, però, non riguardava tale settore, ma il servizio di pulizia presso gli uffici della società, che, per quanto “collegato” al settore speciale di riferimento, non è strettamente strumentale all’attività propria del concessionario di pubblico servizio. Di conseguenza, con riferimento a tale servizio non si pongono le esigenze di tutela della concorrenza che giustificano la limitazione dell’autonomia negoziale delle imprese pubbliche nei settori caratterizzati da un sostanziale monopolio.