Imprevisti successivi all’aggiudicazione? Non è competente il TAR!

Il TAR Bari aderisce alla “nitida e lineare” pronuncia della Sezioni Unite della Cassazione n. 24411/2018 che ha operato una generale ricognizione dei criteri di riparto di giurisdizione nella materia degli appalti pubblici.

Come è ormai noto, sussiste la giurisdizione amministrativa fino all’atto dell’aggiudicazione definitiva, invece per le situazioni successive all’efficacia dell’aggiudicazione e prima del sopravvenire dell’efficacia della conclusione del contratto, vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo.

In questo frangente, si configura la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all’esercizio da parte dell’amministrazione di un potere discrezionale.

Il giudice amministrativo ha constatato che il caso di specie afferisce a vicende negoziali proprie del diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario.

Sebbene la vicenda in esame traesse origine dall’aggiudicazione definitiva per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il tema del contendere è del tutto incentrato su situazioni di inadempimento negoziale da accertare in punto di fatto.

Infatti, a seguito della consegna dei lavori, sotto riserva, la società ricorrente riscontrava imprevisti che precludevano l’avanzamento dei lavori e restava in attesa delle necessarie direttive.

Per il Collegio, l’accertamento di tali forme di inadempimento, anche sul piano meramente istruttorio, rientra pienamente nello spazio delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo e, pertanto, nella giurisdizione ordinaria.

(TAR Puglia Bari, Sez. I, 3/1/2020, n. 6)