Inefficacia della SCIA per omesso versamento del contributo di costruzione
Il TAR Lazio, con la sentenza 20/12/2017 n. 12542, ha affermato la legittimità del provvedimento di inefficacia di una DIA per omesso versamento del contributo di costruzione ex art. 16 del T.U. Edil.
Secondo il TAR, infatti, considerato che l’art. 23, co. 1, del T.U. Edil. prevede la soggezione della SCIA al contributo in questione, l’omesso versamento dello stesso contestualmente al deposito della SCIA (o a seguito di richiesta del Comune) renderebbe quest’ultima del tutto inefficace.
La decisione del TAR solleva diverse perplessità.
Il Testo Unico Edilizia, all’art. 42, dispone che, in caso di omesso versamento del contributo di costruzione, ” il comune provvede alla riscossione coattiva” dello stesso, senza prevedere (né espressamente né implicitamente) alcuna conseguenza sulla validità del titolo edilizio. Né, in vero, indicazioni in tal senso paiono provenire dall’art. 16 del medesimo DPR 380/2001.
Peraltro, la conclusione del TAR non sembra trovare giustificazione nemmeno nella specifica disciplina dell’art. 23 del DPR 380/2001 che, nel prevedere le ipotesi di SCIA alternativa al permesso di costruire (di cui al comma 01 introdotto dal c.d. Decreto “SCIA 2”), si limita a prescrivere che tali interventi “sono soggetti al contributo di costruzione”.
Inoltre, il medesimo articolo 23 del TUEd, laddove individua gli elementi necessari affinché la SCIA possa essere considerata efficace, non menziona in alcun modo l’effettivo versamento del contributo di costruzione (adempimento che non sembra proprio da ricondurre alle “dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni” o ai pareri e nulla osta la cui carenza impedisce l’efficacia della segnalazione).
D’altra parte, l’art. 23 del TUEd prevede la “soggezione” degli interventi al contributo in questione: si tratta di concetto che appare diverso dalla “subordinazione” del titolo all’adempimento in questione.
Non pare condivisibile, quindi, la posizione del TAR Lazio, che dall’omesso versamento del contributo in questione fa discendere il mancato perfezionamento della DIA.
Ciò nonostante – quantomeno fino a quando la giurisprudenza amministrativa non prenderà nuovamente posizione sulla questione – l’indicazione operativa, “prudenziale”, è quella di provvedere alla regolarizzazione del contributo (anche previa rateizzazione, laddove ammessa) prima di avviare l’attività edilizia oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire.