Invarianza della soglia di anomalia. E’ ammissibile il ricalcolo a seguito di riammissione di un concorrente?
Una recentissima pronuncia del TAR capitolino si interroga sulla legittimità dell’invarianza della soglia di anomalia nelle procedure di appalto pubblico. E’ ammissibile il ricalcolo a seguito di riammissione di un concorrente?
A seguito della riammissione in gara, successivamente ad apposita istanza di parte di alcune concorrenti, in precedenza escluse per ragioni riguardanti qualificazioni possedute dalle imprese stesse, la S.A. procedeva ad inserire i ribassi delle offerte da queste presentate all’interno del calcolo delle medie previste ex art. 97 c. 2 Codice e a ricalcolare la soglia di anomalia, determinando in tal modo un aggiudicatario differente rispetto a quello originariamente indicato.
A fronte di ciò, l’originaria aggiudicataria ricorreva innanzi al giudice amministrativo, lamentando che il provvedimento di aggiudicazione così ottenuto fosse illegittimo per violazione dell’art. 95 c.15 Codice e del principio di invarianza delle medie e delle soglie di anomalia, nonché del principio di conservazione degli atti giuridici.
Secondo la ricorrente, la succitata norma, che ha il fine di disciplinare il principio di invarianza delle medie e delle soglie che conducono al calcolo dell’anomalia al fine di rispettare il principio di conservazione degli atti giuridici e di evitare alterazioni del confronto concorrenziale, non consentirebbe, ad aggiudicazione intervenuta, ad alcun evento successivo di incidere sulle medie e sulle soglie di garaformatesi.
Il Collegio, tuttavia, non condivide tale tesi e rigetta il ricorso, evidenziando anzitutto che l’art. 95 c.15 Codice, a mente del quale “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”, va interpretato nel senso che la non modificabilità della soglia di anomalia è da riferirsi a specifiche fattispecie relative a nuove valutazioni discrezionali della S.A.
Poiché, invece, la questione oggetto della pronuncia in esame è riconducibile ad un comportamento della Commissione di gara, la quale commetteva un errore in sede di lettura delle offerte presentate in sede di gara, tale evenienza va ritenuta estranea al cd “principio di invarianza”, di cui all’art. 95 c.15 citato, e va invece ricondotta alla determinazione del dato fattuale espresso dalle singole offerte presentate.
Diversamente opinando – ossia ritenendo valido il ragionamento della ricorrente – il Collegio evidenzia che “ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dell’avvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi – persino nel caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale”.
In definitiva, poiché “il legislatore ha inteso tutelare in tal modo la stabilità della individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili, anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia” conclude il Collegio che “l’invocato principio di invarianza, successivamente alla riammissione dei concorrenti in prima fase esclusi, non poteva ancora ritenersi operante”.