Irregolarità contributive. Natura endoprocedimentale del PVC e illegittimità dell’esclusione disposta in base ad esso.

Irregolarità contributive. Natura endoprocedimentale del PVC e illegittimità dell’esclusione disposta in base ad esso.Come noto, le irregolarità contributive che possono portare all’esclusione dalla gara devono essere gravi (ossia di ammontare superiore ad € 5.000) e definitivamente accertate (ossia trasfuse in un provvedimento, amministrativo o giudiziale che sia, non più impugnabile).

In un recente caso sottoposto al TAR Lecce, nell’ambito di una gara avente ad oggetto il servizio di gestione di aree di sosta di veicoli, un operatore economico veniva escluso perché la Commissione riteneva sussistente una violazione grave – ma non definitivamente accertata – di un debito tributario. Più nello specifico, la Commissione evidenziava come il debito contestato fosse sicuramente grave (in quanto superiore a € 5.000 indicati dall’articolo 80, comma 4, Codice dei contratti pubblici, quale soglia di gravità della violazione tributaria) nonché, a seguito della presentazione della domanda di accertamento con adesione, definitivo (in quanto, ad opinione della Commissione, la presentazione della domanda di accertamento con adesione determinava la definitività del debito).

Il TAR Lecce ha ritenuto errato l’operato della Commissione di gara: quest’ultima, secondo il Collegio, non avrebbe potuto disporre l’esclusione in quanto, da un lato, il debito – dalla Commissione ritenuto definitivo – era in realtà cristallizzato soltanto in un processo verbale di constatazione (PVC) redatto da agenti della Guardia di Finanza e tale documento, come evidenziato in giurisprudenza, costituisce un “mero atto endoprocedimentale” (così Cons. St., Sez. III, 2.4.2020 n. 2245); dall’altro, la presentazione di domanda di accertamento con adesione non costituisce modalità di accertamento in via definitiva del debito tributario, in quanto l’Ente riscossore non ha ancora emesso alcun atto di accertamento (del che non risulta essere ancora sorta l’obbligazione tributaria medesima).

In conclusione, il Collegio annulla la disposta esclusione, ritenendola illegittima, in ragione della insussistenza dei presupposti di esclusione di cui all’articolo 80, comma 4, Codice dei contratti pubblici.

(TAR Puglia Lecce, Sez. II, 22.9.2021 n. 1377)